Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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La discrezionalità amministrativa
Secondo quanto dichiara parte della dottrina, ad esempio, il
Virga, la discrezionalità può definirsi coma quella facoltà di scelta che
residua tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell’interesse
pubblico. Il Giannini, invece, definisce la discrezionalità come quella
ponderazione comparativa di più interessi secondari in ordine all’interesse
primario. Contrariamente, la discrezionalità viene a mancare in caso di attività
vincolata e quando cioè quello spazio di scelta residuale non esiste perché il
legislatore ha deciso precedentemente il modo d’azione della P.A. In generale si
può affermare che è la legge che determina il fine dell’azione della P.A. e, a
seconda che venga lasciato un certo margine di spazio nella scelta del "modus
operandi", avremo o meno attività vincolata o attività discrezionale. Anche nel
caso di attività discrezionale, ci sono dei limiti invalicabili rappresentati
dall’interesse pubblico, come interesse della collettività, causa del potere e
cioè la discrezionalità deve sempre perseguire un fine che risponda alla causa
del potere che si esercita. Non si può, ovviamente, prescindere dai principi di
logica, imparzialità e ragionevolezza e infine, dal principio di esatta e
completa informazione.