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Concetti generali sull’attività amministrativa

Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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Concetti generali sull’attività amministrativa

L’attività amministrativa è quell’attività mediante la quale i soggetti della pubblica amministrazione provvedono alla cura dell’interesse pubblico, interessi loro affidati dopo che la funzione politica sceglie i fini da perseguire. Possiamo avere atti di amministrazione attiva, attraverso cui una pubblica amministrazione agisce in modo tale da realizzare concretamente le finalità pubbliche. L’attività dell’amministrazione può inoltre estrinsecarsi con atti di amministrazione consultiva e cioè con pareri, consigli da destinare alle autorità che concretamente agiscono. Infine abbiamo atti di controllo con cui si va a sindacare l’operato della pubblica amministrazione. L’azione amministrativa deve essere regolata sulla base dei due principi costituzionali contemplati dall’art.97: il buon andamento e imparzialità. Sulla base di quelli elaborati a livello comunitario, anche l’efficienza efficacia, trasparenza, pubblicità, principi assorbiti nel nostro ordinamento dalla legge sul procedimento amministrativo (l.241/1990), devono essere posti alla base dell’azione della P.A. Tutti gli atti della pubblica amministrazione possono essere suddivisi in atti di diritto pubblico, che seguono le norme e i principi del diritto pubblico. In questo caso la pubblica amministrazione si pone in una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti destinatari dei suoi atti. La pubblica amministrazione può però agire come un qualsiasi soggetto dell’ordinamento, non spendendo potere autoritativo. Questa attività viene riconosciuta dall’ordinamento che prevede all’art.1-bis della legge 241/1990 (come modificato dalla l.15/2005) che "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".



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