Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
Modifica questa guida
Concetti generali sull’attività amministrativa
L’attività amministrativa è quell’attività mediante la quale i
soggetti della pubblica amministrazione provvedono alla cura dell’interesse
pubblico, interessi loro affidati dopo che la funzione politica sceglie i fini
da perseguire. Possiamo avere atti di amministrazione attiva, attraverso cui una
pubblica amministrazione agisce in modo tale da realizzare concretamente le
finalità pubbliche. L’attività dell’amministrazione può inoltre estrinsecarsi
con atti di amministrazione consultiva e cioè con pareri, consigli da destinare
alle autorità che concretamente agiscono. Infine abbiamo atti di controllo con
cui si va a sindacare l’operato della pubblica amministrazione. L’azione
amministrativa deve essere regolata sulla base dei due principi costituzionali
contemplati dall’art.97: il buon andamento e imparzialità. Sulla base di quelli
elaborati a livello comunitario, anche l’efficienza efficacia, trasparenza,
pubblicità, principi assorbiti nel nostro ordinamento dalla legge sul
procedimento amministrativo (l.241/1990), devono essere posti alla base
dell’azione della P.A. Tutti gli atti della pubblica amministrazione possono
essere suddivisi in atti di diritto pubblico, che seguono le norme e i principi
del diritto pubblico. In questo caso la pubblica amministrazione si pone in una
posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti destinatari dei suoi
atti. La pubblica amministrazione può però agire come un qualsiasi soggetto
dell’ordinamento, non spendendo potere autoritativo. Questa attività viene
riconosciuta dall’ordinamento che prevede all’art.1-bis della legge 241/1990
(come modificato dalla l.15/2005) che "la pubblica amministrazione,
nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".