Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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L’affidamento diretto dei servizi pubblici locali
Per quanto riguarda i servizi di rilevanza economica,
l’art.113, comma 4 del T.U.E.L. prevede che la gestione possa essere affidata
senza l’espletamento della procedura ed evidenza pubblica anche a società allo
scopo costituite. L’ente, in questo esempio di affidamento che viene definito
"affidamento in house", (letteralmente, gestione in proprio), preferisce
costituire una società al proprio interno in cui rimane azionista, al posto di
indire una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione e la scelta di un
contraente esterno, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale, esercitino sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi "la parte più importante della propria
attività" con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano.
Tale ipotesi però contrasta con le norme comunitarie in quanto scarta a
priori la procedura a evidenza pubblica, precludendo la partecipazione a terzi
soggetti. La Corte di Giustizia, in una sentenza del 2005, ha parlato di
"delegazione interorganica" al fine di giustificare il non ricorso al mercato,
facendo passare l’ipotesi come una vicenda meramente interna all’amministrazione
procedente. Parte della dottrina è favorevole a questa impostazione affermando
che non esiste un obbligo della P.A. di esternalizzare, sussistendo la
possibilità di scelta tra il mercato o l’affidamento interno. Anche se la
maggior parte della dottrina ritiene che il ricorso al mercato sia l’unica
regola, reputando l’affidamento in House un’eccezione alla regola generale
rappresentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica.