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Tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo del lavoroAlla Direzione Provinciale del Lavoro di ____ Servizio Politiche del Lavoro - Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro Via ________ n. C.A.P. Città e p.c. Spett.le __________. Via__________, n. C.A.P. Città
Oggetto: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto del sig. ________, domiciliato presso lo studio dello scrivente in _______ alla via __________ n.__, espone quanto segue: -descrizione sintetica ed articolata per punti del fatto che ha portato alla necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ; - ...; - … ; - … . Tanto premesso si chiede che sia fissata la data per la comparizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. tra il sig. ________ e la società ____ esercente attività di _____________ con sede in ______, Via_________ n. _, C.A.P._____ per questioni (indicare questione, es. pagamento arretrati, t.f.r., ecc.) Distinti saluti Luogo, data avv. ________________
N.B. Il tentativo è obbligatorio, ponendosi quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale volta a far valere il diritto che si assume essere stato leso. E’, tuttavia, dubbio se sia necessario anche nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo (la giurisprudenza e la dottrina non sono sempre concordi sul punto). La parte deve presenziare personalmente o può farsi sostituire da un proprio rappresentante nei modi e con le forme richieste dalla legge. Tra la richiesta e l’espletamento del tentativo non devono intercorrere più di 60 giorni. In caso contrario la parte può ritenersi libera di agire in giudizio. La richiesta va presentata con raccomandata con a.r. La risposta del Ministero arriva, invece, a mezzo posta ordinaria.
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