ESEMPIO REDAZIONE PARERE PENALE

Guida all'esame da avvocato
A cura di: Avv. Tatiana Traini

Il quesito:

I carabinieri, a seguito di segnalazione anonima, irrompono nell’abitazione di Caio ed ivi rinvengono numerose persone che, sui vari tavoli, praticano giochi d’azzardo. Caio preoccupato degli effetti negativi che la denunzia del fatto da parte dei Carabinieri all’Autorità Giudiziaria avrebbe prodotto sulla sua reputazione, offre con insistenza al sottufficiale che dirige l’operazione la somma di lire ventimilioni, affinché ometta la trasmissione del rapporto al magistrato.
Il sottufficiale rifiuta l’offerta e redige rapporto riferendo i fatti sia relativi al gioco che all’offerta di danaro da esso ricevuta.
Caio si rivolge all’avvocato al quale chiede una valutazione della responsabilità penale derivante dal suo comportamento.

Rediga il candidato, nelle vesti di avvocato, il parere richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie prospettata.

La corretta valutazione della condotta di Caio, non può prescindere dalla preventiva disamina dei reati contemplati agli articoli 718 e 322 c.p.

La contravvenzione prevista dall’art. 718 c.p., punisce coloro in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualsiasi genere, tengono un gioco d’azzardo o ne agevolano lo svolgimento. Elementi essenziali del gioco d’azzardo sono l’aleatorietà del gioco e il fine di lucro perseguito dai giocatori, così come afferma la giurisprudenza " per la configurabilità del reato di giuoco d’azzardo di cui all’art. 718 c.p., non è necessaria la effettiva acquisizione di denaro o di altra utilità, essendo sufficiente che vi sia da parte del giocatore la finalità di conseguire il lucro successivo ed eventuale" (cass. Pen. Sez. III, 04/227564).

Commette il reato in questione colui che "tiene un gioco", cioè che organizza, dirige, amministra o comunque pone tutto ciò che è necessario a disposizione dei giocatori. Il reato si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del gioco, non occorrendo né l’effettivo inizio del gioco attraverso le "puntate" dei partecipanti. Il reato di specie si configura sia che il gioco d’azzardo si svolga in un luogo pubblico sia che abbia luogo in un circolo privato. La nozione di "circolo privato" è da considerarsi molto ampia tanto da comprendere qualunque locale di abituale convegno di più persone, anche se destinato ad altro scopo (abitazione) tanto più che la nozione di circolo non è legata a particolari requisiti di attrezzatura e organizzazione. In tal senso è concorde la giurisprudenza che afferma " ai fini della configurabilità del reato di cui agli art. 718 e seguenti c.p. nell’ampia nozione di circolo privato deve ritenersi compresa anche una casa di abitazione privata adibita sia pure occasionalmente, all’esercizio del giuoco d’azzardo" (cass. Pen. Sez. VI 76/133596). Le aggravanti del reato suddetto sono contemplate nell’art. 719 che prevede pene addirittura raddoppiate in determinate circostanze.

Nel caso di specie, la condotta tenuta da Caio integra perfettamente la fattispecie di reato astratta: la Polizia infatti, facendo irruzione in casa dell’uomo, vi trova numerose persone che su vari tavoli praticano giochi che la legge definisce d’azzardo. Questa circostanza di fatto, smentisce che ci si trovi in una casa privata, innanzi ad una semplice partita tra amici, ma in una vera e propria casa da gioco clandestina. Anche il comportamento di Tizio, successivo all’irruzione dei carabinieri, esclude l’ipotesi della convivio amichevole, in quanto lo stesso, in questo caso, non avrebbe mai offerto al sottoufficiale a capo dell’operazione venti milioni di lire affinchè lo stesso omettesse di trasmettere il rapporto alle autorità giudiziarie competenti.

Detto comportamento, integra il reato di cui all’art. 322 c.p. ed in particolare il secondo comma dello stesso. L’ istigazione alla corruzione può essere propria o impropria: sussiste la corruzione impropria quando l’ offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuta, sono fatti al pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio. C’è invece istigazione propria, quando l’offerta, la promessa o l’utilità vengono dirette al pubblico ufficiale per convincerlo ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio. E’ chiaro che il caso concreto rientra chiaramente in questa seconda ipotesi. Si tratta di un reato di mera condotta, dunque per la sua consumazione è del tutto irrilevante il verificarsi oppure no del fine a cui l’istigazione è preordinata. Ciò che conta per la configurabilità del detto reato è la serietà della promessa o dell’offerta e l’idoneità della stessa a indurre il pubblico ufficiale al compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Tale idoneità deve essere valutata con un giudizio ex ante che tenga conto di vari fattori quali l’entità del compenso, le qualità personali del destinatario nonché della sua posizione economica.

Il reato dunque può considerarsi escluso solo quando manca l’idoneità potenziale della promessa o dell’offerta a conseguire lo scopo perseguito dall’autore, per l’evidente impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli. In tal senso anche la recente giurisprudenza che afferma " ai fini della configurabilità del reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, l’idoneità dell’offerta deve essere valutata con giudizio ex ante sicché il reato può essere escluso solo se manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che in ogni caso, non si connoti dei caratteri dell’assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità" (cass. Pen. Sez. VI 03/225758).

Il comportamento tenuto da Caio, integra perfettamente la fattispecie astratta, in quanto lo stesso ha offerto un ingente somma di denaro, perfettamente idonea a indurre il pubblico ufficiale a omettere la dovuta trasmissione degli atti al magistrato competente. In tale fattispecie concreta è altresì ravvisabile l’aggravante prevista dall’art. 61n. 2. Tale circostanza però, potrà essere bilanciata con le attenuanti generiche che devono essere concesse data la reputazione di Caio, la sua incensuratezza e il suo stile di vita irreprensibile.

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