SECONDO ESEMPIO REDAZIONE PARERE PENALE

Guida all'esame da avvocato
A cura di: Avv. Tatiana Traini

Il quesito:

Tizia, avuto da un mese un bimbo da una relazione illegittima, decide di abbandonarlo. Nottetempo, accompagnata dalla sorella Caia che, tuttavia cerca fino all’ultimo di dissuaderla, Tizia lascia il piccolo per strada, in una carrozzina.

Il bambino a causa dei rigori della stagione, oltre che delle sue già precarie condizioni fisiche, non sopravvive.

Nel timore di essere stata riconosciuta da un conoscente, Tizia si confida con un amico avvocato, chiedendogli un parere in merito, sia con riferimento alla propria posizione che a quella della sorella Caia.

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga il parere richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.

La corretta soluzione del quesito proposto, necessita della preventiva disamina di alcuni istituti che vanno applicati nel caso di specie e una valutazione distinta delle condotte tenute da Tizia e Caia.

Per quanto riguarda Tizia, la condotta della donna integra chiaramente la fattispecie astratta di reato prevista dall’art. 591 c.p. che punisce chiunque abbandona una persona minore o incapace, per qualsiasi causa, di provvedere a se stessa; le pene previste sono aggravate se dal fatto dell’abbandono deriva la lesione personale o la morte del soggetto abbandonato, ed un ulteriore aumento di pena sussiste se a commettere l’abbandono sono il genitore, il figlio, il tutore, il coniuge, l’adottante o l’adottato. La ragione di tale aggravio sta nel fatto che la condotta del soggetto agente deve essere valutata con severità maggiore ogniqualvolta lo stesso sia legato al soggetto che si vuole abbandonare da un rapporto familiare o comunque d’affetti molto intenso.

La norma di cui sopra, tutela il valore etico – sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo: costituisce abbandono ai sensi dell’art. 591 c.p., ogni azione o omissione che contrasti con gli obblighi della custodia e della cura e da cui derivi un pericolo, seppur potenziale, per la vita o per l’incolumità del minore o dell’incapace. Per la configurazione del detto reato, non occorre l’esistenza di un preesistente obbligo giuridico dell’agente di curare o custodire la persona minore o incapace, perché l’inciso contenuto nella norma – della quale abbia la cura o debba avere cura – si riferisce a tutti i soggetti che sono materialmente incapaci, per le più variegate ragioni, di provvedere a sé stessi, mentre per gli infra quattordicenni, tale incapacità di provvedere a sé stessi e ai propri bisogni è presunta dalla legge, e quindi il dovere di assistenza è imposto a tutti coloro che vengano a trovarsi anche per un rapporto di mero fatto, in una posizione che ponga il minore a sua disposizione.

Il reato di cui all’art. 591 c.p. si consuma con la semplice esposizione al pericolo del minore o dell’incapace, anche se si tratta di un pericolo meramente potenziale, ed è un reato a condotta permanente perché la condotta si protrae fino a che i soggetti agenti non facciano cessare la situazione di abbandono consentendo quindi la cura o la dovuta assistenza del soggetto minore o incapace. Per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato di abbandono, è richiesta la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l’esatta percezione. In tal senso anche la costante giurisprudenza che afferma " l’elemento psicologico del reato di abbandono di persone minori o incapaci consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a sé stesso in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica, senza che occorre un particolare malanimo da parte del reo" (cass. Pen. Sez V, 74/128371). Nel caso di specie, la condotta concretamente tenuta da Tizia integra perfettamente la fattispecie aggravata di cui all’art. 591 c.p: la donna infatti, turbata dalla nascita di un figlio frutto di una relazione illegittima, decide di abbandonarlo lasciandolo nelle ore notturne in strada dentro la sua carrozzina. A causa delle condizioni precarie di salute del neonato e del freddo invernale, il bambino moriva aggravando ancora di più la posizione della madre. La donna, non aveva certamente la volontà di uccidere il neonato, infatti non lo occultava come negli odiosi episodi di infanti lasciati a morire in secchi della spazzatura, ma lo lasciava ben in vista in una strada pubblica e all’interno di un passeggino, sperando che qualcuno lo notasse e lo affidasse alle cure dell’assistenza all’infanzia, pubblica o privata. Tuttavia Tizia era a conoscenza delle precarie condizioni di salute del bambino e dei rigori dell’inverno e quindi la sua condotta va punita ai sensi dell’art. 591 c.p. aggravato dalla circostanze previste agli ultimi due commi. Diversa sarebbe stata la posizione della donna, se avesse lasciato il suo bambino in altro luogo, ad esempio una chiesa o un ospedale: in queste circostanze il neonato sarebbe stato al sicuro e immediatamente sottoposto alle cure del caso e ad un’assistenza adeguata. In tal senso la giurisprudenza costante che afferma " l’esposizione di un neonato può essere o non essere secondo le circostanze, un mezzo di abbandono punibile a norma dell’art. 591 c.p.; non sussiste abbandono solo quando il neonato sia lasciato in condizioni di venire certamente ed immediatamente raccolto dalla pubblica o privata assistenza, con esclusione di ogni pericolo per la vita e l’incolumità personale" (cass. Pen. Sez V, 70/115145).

Per quanto concerne la condotta di Caia, è innanzitutto doveroso escludere per la stessa un’ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. nel reato di abbandono ex art. 591 c.p., in quanto per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in reato è necessario che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, mediante un giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una sola fase di ideazione, organizzazione o esecuzione dell’azione criminosa posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e volontà di concorrere con loro alla realizzazione di una condotta criminosa. In tal caso la giurisprudenza ( vedi cass.pen. sez, VI, 91/188929) considera il reato "di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte, perché il risultato della comune cooperazione materiale e morale, onde la solidarietà del delitto, importa la solidarietà della pena". Come affermato il concorso al reato può essere materiale o morale: ricorre il primo caso quando la condotta del soggetto è indispensabile per la commissione del reato oppure tende ad agevolare o facilitare la commissione dello stesso; si rientra invece nella seconda ipotesi ogniqualvolta la partecipazione psichica del compartecipe consiste nell’aver provocato o rafforzato l’altrui proposito criminoso. La condotta di Caia, non rientra in nessuna delle due diverse ipotesi di concorso previste, neppure a titolo di concorso morale, in quanto la donna non ha realizzato alcun "rafforzamento della volontà criminosa", anzi ha cercato di dissuadere fino all’ultimo momento la sorella dal compimento dell’insano gesto. La condotta di Caia è dunque di semplice connivenza (ove per connivenza, si intende la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato) e di mera presenza sul luogo del delitto: secondo la giurisprudenza "la presenza sul luogo dell’esecuzione del reato, può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggior senso di sicurezza" (cass. Pen. Sez I, 97/207582) mentre invece "la semplice presenza inattiva o anche la semplice connivenza o non aver impedito la consumazione del reato non costituiscono concorso morale, di cui all’art. 110 c.p., poiché questo richiede almeno il "volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un incidenza nel determinismo psicologico dell’autore del reato" (cass. Pen. Sez. I, 85/171668). La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto sta dunque nel fatto che mentre nella connivenza il comportamento del soggetto è meramente passivo, la condotta che integra il concorso nel reato deve essere tale da arrecare un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure semplicemente attraverso il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi.

Ciò non significa che Caia vada esente da ogni responsabilità: la sua condotta integra infatti, la fattispecie di reato prevista dal primo comma dell’articolo 593 c.p. che disciplina l’omissione di soccorso. Per la configurabilità del reato, dal punto di vista oggettivo non è sufficiente la notizia che un soggetto si trovi in pericolo, secondo le modalità previste dal codice, ma come la giurisprudenza concorde insegna " occorre che sussista un contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali dell’agente, con la persona oggetto del ritrovamento" (cass. Pen. Sez.V, 02/221916). La semplice notizia che un soggetto si trovi in pericolo in un luogo sottratto alla percezione visiva del soggetto agente non è idonea a far si che si prospetti il reato di omissione di soccorso. Ovviamente l’espressione "trovando", utilizzata dalla legge, non è da intendersi in senso letterale: sono soggetti attivi del reato di cui all’art. 593 c.p., anche coloro che si siano trovati presenti prima che l’evento si verificasse e che hanno assistito al fatto.

Nel caso di specie Caia assisteva all’abbandono del nipote e veniva materialmente a diretto contatto con il neonato e pur non incoraggiando la sorella al compimento del gesto criminoso, tentando anzi di dissuaderla, ometteva di avvisare immediatamente le autorità competenti dell’abbandono.

In conclusione: Tizia è responsabile del reato di cui all’articolo 591 c.p. aggravato ai sensi del comma 3 dell’articolo suddetto e con l’aumento di pena prevista dal comma n. 4. Caia invece è responsabile ai sensi dell’art. 593 (1) c.p., in quanto non è configurabile un ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. con la sorella Tizia.

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