esempio parere civile in materia di servitu' coattive

Guida all'esame da avvocato
A cura di: Avv. Tatiana Traini

Il quesito:

PARERE CIVILE (in materia di servitù coattive)

Tizio, proprietario del fondo A, intercluso, raggiunge il suo terreno dalla strada pubblica, utilizzando una strada pedonale realizzata sul fondo B di Caio, caratterizzato da un forte pendio. A seguito di trasformazione fondiaria Tizio ha bisogno di disporre di una strada carrabile che permetta il trasporto agevole dei prodotti ed a tal fine si rivolge a Mevio, proprietario del fondo C, adibito a giardino, chiedendo la costituzione di servitù coattiva su detto terreno.

Mevio si rivolge al suo avvocato di fiducia per sapere se sia obbligato a subire la costituzione della servitù sul giardino di sua proprietà.

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga il parere richiesto, soffermandosi altresì sugli istituti e sulle problematiche ad esso sottese.

La soluzione del quesito proposto, non può prescindere dalla preventiva disamina dell’istituto delle servitù prediali, ed in particolare delle servitù di passaggio.

La servitù prediale, contemplata dall’articolo 1027 c.c., consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto fondo servente), per l’utilità, ovvero per la maggior comodità o amenità di un altro fondo (detto fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario. I due diversi fondi si trovano dunque in una relazione di asservimento del primo al secondo, e tale relazione si configura come una qualitas inseparabile di entrambi i fondi, ben diversa dunque da un semplice obbligo di natura personale che si verifica invece quando il diritto attribuito sia previsto esclusivamente per un vantaggio alla persona senza alcuna funzione di utilità fondiaria; il proprietario del fondo servente, non è tenuto al compimento di alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare a meno che la legge o il titolo dispongano diversamente: ciò significa che l’eventuale obbligo di facere a carico del titolare del fondo servente non costituisce mai l’essenza della servitù ma soltanto l’oggetto di un rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servitù stessa.

Le servitù prediali possono essere costituite volontariamente o coattivamente: quest’ultime, in mancanza di contratto possono essere costituite con sentenza ogniqualvolta il proprietario di un fondo ha diritto ad ottenere la costituzione di una servitù da parte del proprietario dell’altro fondo. Tra le varie servitù coattive disciplinate dal legislatore, quella che interessa alla risoluzione del caso di specie è la servitù di passaggio coattivo: ha diritto a tale forma di servitù il titolare del fondo intercluso per sfruttare il proprio fondo in maniera economicamente adeguata e per farne in generale un uso idoneo e conveniente. L’art. 1051 c.c., indica chiaramente le modalità di costituzione di tale servitù coattiva, indicandone gli opportuni limiti, posti dalla legge a tutela del soggetto proprietario del fondo servente. Nel caso di specie, Tizio, titolare del fondo intercluso, è già titolare di un diritto di servitù pedonale sul fondo B appartenente a Caio, ma in seguito alla trasformazione fondiaria del proprio terreno, ha bisogno di una strada carrabile che gli permetta di effettuare il trasporto dei prodotti agricoli in modo agevole e sicuro: per queste ragione si rivolge a Mevio, titolare del fondo C, adibito a giardino.

L’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. afferma che esistono dei fondi caratterizzati da destinazioni particolari, che devono essere considerati esenti dalla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, e tra di essi sono compresi i giardini: si tratta in ogni caso di un’elencazione tassativa che trova la sua ratio nella necessità di tutelare l’integrità delle case di abitazione e di tutti gli accessori che le rendono più comode. Naturalmente, per giurisprudenza costante, il principio appena citato si applica quando esiste già un accesso al fondo, ma "non anche in presenza di fondi totalmente interclusi" (cass. Civ. 03/8303). L’esenzione in esame dunque, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o da pertinenze delle stesse: di conseguenza dunque la norma limitativa del diritto di servitù coattiva, non trova applicazione quando, rispettando l’esenzione stessa, l’interclusione del fondo non potrebbe essere eliminata. La ratio di questa scelta, sta nel fatto che l’interclusione assoluta di un fondo produttivo è economicamente più svantaggiosa e presenta conseguenze più pregiudizievoli, rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, giardini aie etc…

Nel caso di specie, l’interclusione del fondo di Tizio non può dirsi assoluta, in quanto lo stesso è già titolare di una servitù di passaggio pedonale sul fondo B appartenente a Caio, che gli garantisce lo sbocco sulla pubblica via.

La legge però, prevede che in determinate circostanze le disposizioni previste dall’art. 1051 c.c., possano applicarsi anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma tale accesso è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato: dal tenore letterale del quesito proposto, non è possibile stabilire se la forte pendenza caratterizzante il fondo B, inibisca o renda impossibile la trasformazione della servitù di passaggio pedonale in una servitù di passaggio carrabile tanto da giustificare l’applicazione al caso di specie dell’art. 1052 c.c. ma tale circostanza appare francamente molto remota.

Dunque per tutte le ragioni esposte, il fondo A di proprietà di Tizio, non avrà alcun diritto di servitù coattiva di passaggio sul fondo C di proprietà di Mevio, che per espressa disposizione legislativa potrà conservare intatta la destinazione del proprio fondo.

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