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La revisione del regolamento condominiale

Condominio: guida legale sul condominio
A cura dell’avv. Alessandro Gallucci
avvgallucci@gmail.com

La revisione del regolamento condominiale: un caso pratico

Tanto detto per comprendere al meglio tutto quanto sopra esposto in relazione all’origine del regolamento, alla natura delle clausole ed alla sua forma è utile portare un esempio. Tizio costruttore dell’edificio Alfa vende le varie unità immobiliari in esso insistenti. Trattandosi di un condominio, che avrà più di dieci partecipanti, lo stesso costruttore predispone il regolamento condominiale che andrà a far parte dei singoli atti di vendita. Una volta formato ed accettato questo regolamento potrà dirsi di origine contrattuale. Al suo interno sono contenute una serie di norme disciplinanti l’uso della cosa comune nonché alcune disposizioni limitative della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari. Con il passare del tempo, mutano le esigenze dei condomini cosicché alcuni di essi prendono l’iniziativa per la revisione del regolamento di condominio. In sostanza si vogliono andare a modificare due clausole. In primis quella che disciplina l’uso del parcheggio comune. Il numero dei condomini è aumentato e i posti auto non bastano per tutti. A dire dei più sarebbe utile una turnazione. Molti condomini vorrebbero adibire la loro unità immobiliare a studio professionale, ma una clausola del regolamento lo vieta. Giunti all’assemblea si tratta di mettere ai voti le proposte. Alcuni condomini sostengono che essendo il regolamento di carattere contrattuale le clausole in esso contenute necessitino dell’unanimità per la loro modifica. I proponenti convinti che avrebbero sentito simile obiezione mostrano e discutono assieme ai presenti il testo della sentenza. Si giunge così alla conclusione di modificare la clausola relativa ai parcheggi con le maggioranze di cui all’art. 1138 terzo comma c.c., trattandosi di clausola di natura assembleare volta a disciplinare l’uso delle cose comuni. Non essendo presenti tutti i condomini per la votazione relativa alla modifica dell’altra clausola di natura contrattuale in quanto imitatrice del diritto di ognuno sul proprio immobile si decide di rinviare la discussione sul punto alla successiva assemblea.

Indice della guida al condominio
Contatta l'autore Avv. Alessandro Gallucci
avvgallucci@gmail.com


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