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Il consiglio dei condominiA cura dell’avv. Alessandro Gallucci Il consiglio dei condomini Il codice civile non menziona il consiglio dei condomini. Allo stesso modo le disposizioni di attuazione. Eppure in molti condomini, soprattutto quelli di grosse dimensioni, è usuale incontrare questa figura. Si tratta di un organo del condominio, non in senso tecnico, con prevalenti funzioni consultive e di controllo dell’operato dell’amministratore. Portare esempio aiuterà a chiarirne concetto e compiti. Si pensi ad un condominio con 100 partecipanti. In questo condominio sorge la necessità di effettuare dei lavori di straordinaria manutenzione di notevole entità. L’assemblea delibera tali lavori con le maggioranze prescritte dalla legge e pertanto demanda all’amministratore tutta quell’attività preparatoria utile alla esecuzione del deliberato. Il professionista, così, sarà chiamato a firmare il contatto d’appalto con la ditta aggiudicatrice dei lavori. Per lavori di grosse dimensioni, molto spesso i contratti sono precisi e particolareggiati. In questo caso i condomini potrebbero voler partecipare, a giusta ragione, in maniera più attiva alla fase delle trattative. Certamente riunire 100 persone è cosa difficile ed allungherebbe notevolmente le fasi preparatorie dei lavori. Il compito di supporto e ausilio all’amministratore, pertanto, potrà essere demandato al consiglio dei codomini. Cosa potrà fare quest’organo? Di fatto, esso non può esautorare le prerogative proprie dell’amministratore, ne sostituirsi all’assemblea. I suoi compiti, come detto, saranno limitati ad una collaborazione più stretta nella gestione del condominio che può portare, ad esempio, ad una richiesta di convocazione dell’assemblea per approfondire delle questioni non esaminate o emerse successivamente. Chiarite funzioni e operatività del consiglio dei condomini, c’è da chiedersi, nel silenzio della legge: chi sarà competente a nominare i consiglieri? In quale numero? In primo luogo occorrerà scorrere il regolamento condominiale (laddove presente). E’ possibile, infatti, che lo stesso preveda iter, compiti e procedure relative a nomina e funzionamento dei consiglio dei condomini. Oppure potrà essere costituito da una delibera assembleare che gli dia carattere permanente o limitato all’espletamento di determinati incarichi. Non si segnalano pronunce giurisprudenziali che affrontino in maniera approfondita la questione. Una decisione del Tribunale di Milano del 1992, ritiene sufficiente la maggioranza dei consensi affinché la nomina del consiglio dei condomini possa ritenersi valida. Contatta l'autore Avv. Alessandro Gallucci avvgallucci@gmail.com
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