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Ascensori, cisterne e altre opere per il godimento comune

Condominio: guida legale sul condominio
A cura dell’avv. Alessandro Gallucci
avvgallucci@gmail.com

Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

Si tratta di una serie di opere destinate all’uso e servizio comune che intuitivamente devono considerarsi di proprietà comune. Per alcune di esse sarà difficile trovare titolo contrario. Ad esempio, non ci sarà ragione che gli impianti per l’acqua "fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva" siano mantenuti nella proprietà di un singolo condomino vista e considerata la sostanziale inutilità di mantenere una simile proprietà esclusiva. Stesso ragionamento per le fognature ed altri tipi di condutture.

Diverso è il discorso relativo all’ascensore. Può accadere, infatti, che un palazzo sia costruito con la predisposizione per accogliere l’ascensore ma questo venga installato in un secondo momento. Ferme restando le ipotesi previste da particolari disposizioni di legge (ad. esempio la legge 13 del 1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), è ben possibile che un ascensore sia di proprietà solo di un gruppo di condomini. Questa cosa non risulterà dagli atti d’acquisto dove l’ascensore non verrà citato, perché magari non esistente al momento della stipula degli atti e della costituzione del condominio. Per avere certezza della proprietà di beni come l’ascensore, sarà quindi utile anche una ricostruzione storica delle varie deliberazioni assembleari.

Indice della guida al condominio
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