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Codice di procedura penale - Giudizio abbreviato

TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO

Art.438 Presupposti del giudizio abbreviato 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

Art.439 Richiesta di giudizio abbreviato ABROGATO

1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza (418).

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.

Art.440 Provvedimenti del giudice ABROGATO

1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’art. 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.

3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall’art. 439 comma 2.

Art.441 Svolgimento del giudizio abbreviato 1. Nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli artt. 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. II giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.

Art.441-bis Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2 ".

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Art.442 Decisione 1. Terminata la discussione (421), il giudice provvede a norma degli artt. 529 e ss.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta (Nota: Periodo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale). Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo .

3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso (134 att.).

4. Si applica la disposizione dell’art. 426 comma 2.

Art. 443 Limiti dell'appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (1).
2. (Comma abrogato).
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599 (2).

(1) Le parole ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula», che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 2 l. 20 febbraio 2006, n. 46. Successivamente la Corte cost., con sentenza 20 luglio 2007, n. 320 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. n. 46, cit., "nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato". La stessa sentenza n. 320 della Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2 l. n. 46, cit., nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 470/91, su una questione riguardante il giudizio abbreviato di "rito transitorio", di cui all'art. 247 commi 1 e 2 trans. in relazione agli artt. 442 e 443 c.p.p., ha affermato, in via generale, che nel giudizio abbreviato d'appello, disciplinato dall'art. 443 comma 4,  che rinvia alle "forme previste dall'articolo 599", si applica, attraverso quest'ultimo, anche la disciplina dell'art. 603, concernente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Secondo la Corte, dal fatto che è inconcepibile, nell'ambito del rito abbreviato procedere al rinnovo di una fase (l'istruttoria dibattimentale) che in tale rito non sussiste non discende "che la disciplina posta nell'art. 603 non possa, almeno in parte, operare anche nell'ambito del rito abbreviato, ove il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado".

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