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Codice di procedura penale - Autorità straniere - disposizioni generali
Codice di procedura penale (Indice)
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Tutti i codici - Codice penale - Guide di procedura penale - Guide di diritto penale TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono. |
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