Articolo 650 del codice di procedura penale Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Testo dell'articolo 650 cpp

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.

Fonti

Codice di procedura penale – Libro Decimo – Esecuzione – Titolo I – Giudicato (artt. 648-654) 

Contenuto e applicazione dell'articolo 650

La norma evidenzia il rapporto di “consequenzialità” diretta tra l’irrevocabilità della sentenza e dei decreti penali di condanna e la loro forza esecutiva.

In particolare, il primo comma introduce la nozione di “esecutività”, ossia la capacità (astratta) dei provvedimenti (e dei precetti negli stessi contenuti) di essere concretamente eseguiti, agganciandola, in ossequio al principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva costituzionalmente sancito, a quella di “irrevocabilità”, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza; per cui l’efficacia esecutiva diventa “una caratteristica intrinseca” del provvedimento divenuto irrevocabile (Cass. n. 1230/1999).

Il concetto di irrevocabilità è affermato dall'art. 648 c.p.p. secondo il quale “sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione” (ovvero, se l’impugnazione è ammessa, quando è decorso inutilmente il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che l’ha dichiarata inammissibile, o, ancora, se vi è stato ricorso per cassazione, l’irrevocabilità decorre dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso), e i decreti penali di condanna quando è “inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile”.

Pur statuendo che ogni provvedimento irrevocabile è esecutivo, il legislatore inserisce tuttavia una sorta di “clausola di salvezza”, prevedendo, nello stesso comma 1, che ciò avviene “salvo che sia diversamente disposto”, ammettendo così la possibilità di una “disgiunzione” tra l’irrevocabilità e l’esecutività dei provvedimenti e, dunque disponendo, quale eccezione alla regola generale, che anche alcuni provvedimenti revocabili possano essere resi esecutivi.

Una di queste eccezioni è rappresentata proprio dalle sentenze di non luogo a procedere di cui al comma 2 dell’art. 650 c.p.p. che acquistano, ex lege, forza esecutiva, nel momento stesso in cui non sono più soggette ad impugnazione.

Ai fini pratici, considerato che tali sentenze si limitano ad accertare che non sussistono i presupposti per l’applicazione della legge penale, il precetto di cui al comma 2 dell’art. 650 c.p.p. ha un carattere “residuale”, comportando soltanto la cessazione delle eventuali misure di sicurezza anticipatamente disposte che perderebbero la loro efficacia in seguito alla pronuncia di non luogo a procedere.

 

Giurisprudenza essenziale:

Cassazione penale, sentenza 19/06/2013 n. 32477

Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva determinato la pena in concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo diverso).

Cassazione penale, sentenza 05/06/2012 n. 23592

La formazione del giudicato parziale, per essere la decisione di condanna divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità per uno o per alcuni dei reati contestati con indicazione della pena che il condannato deve comunque espiare, impone che la condanna sia messa in esecuzione, a nulla rilevando l'annullamento con rinvio per gli altri autonomi capi. 

Cassazione penale, sentenza 02/07/2004 n. 2541

In materia di esecutività delle sentenze, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione di responsabilità, anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione in quanto l'eventuale rinvio disposto dalla Corte di cassazione relativamente ad altri reati non incide sull'immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia (affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso - proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione reiettiva della richiesta di immediata scarcerazione -, fondato sul presupposto della non eseguibilità della condanna per essere stata essa parzialmente annullata con rinvio dalla Cassazione in relazione ad una delle imputazioni, in accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. Ha ritenuto la Corte che il parziale annullamento con rinvio pronunziato in sede di legittimità, ed afferente al solo reato di detenzione di armi, non incide sull'irrevocabilità della condanna definitivamente pronunziata per le altre imputazioni, tra cui l'associazione mafiosa, atteso che anche l'eventuale più favorevole pronunzia rescissoria - in ipotesi di riconoscimento della continuazione - non produrrebbe effetto sulla pena in concreto irrogata).

 

Cassazione penale, sentenza 20/08/1997, n. 3216

Attesa la possibilità di formazione progressiva del giudicato penale, e considerato che l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., dà luogo, di regola, all'esecutività della decisione, deve ritenersi che, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all'affermazione di responsabilità quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, legittimamente quest'ultima possa essere messa in esecuzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un caso in cui si era proceduto per più reati uniti per continuazione, si fosse messa in esecuzione la pena relativa al reato base, in pendenza del giudizio di rinvio avente ad oggetto unicamente il reato satellite).

 

Cassazione penale, sez. I, sentenza 12/02/1993

L'irrevocabilità e la conseguente esecutività della sentenza penale di condanna, ai sensi del combinato disposto degli art. 648 e 650 c.p.p., debbono necessariamente riguardare il capo d'imputazione nella sua interezza, nulla rilevando in contrario la possibilità di formazione di un giudicato parziale prevista, nel caso di annullamento con rinvio, dall'art. 624 comma 1 c.p.p., giacché, in tale ultima ipotesi, si tratta di una irrevocabilità connessa allo sviluppo del rapporto processuale e limitata ad una o più statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale anche nell'ambito di un singolo capo d'imputazione, senza che però ciò incida sulla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato, richiedendo questa pur sempre la formazione di un giudicato di condanna che non può dirsi realizzato finché il soggetto rivesta comunque la qualifica di imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse darsi esecuzione, sia pur limitatamente alla parte di pena che sarebbe residuata in caso di applicazione nella massima possibile estensione delle attenuanti generiche, ad una sentenza di condanna che era stata annullata con rinvio unicamente sul punto attinente la concedibilità o meno di dette attenuanti).

 

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