Testo della norma
1. Il pubblico ministero puo' procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Fonti
Contenuto e applicazione
Ratio della
disposizione è quella sia di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa dell’arrestato o del
fermato, anche in sede di interrogatorio, sia di promuovere le iniziative di carattere investigativo.
Una volta
ricevuta la comunicazione di arresto o fermo (da parte degli ufficiali e degli
agenti della polizia giudiziaria), la norma sancisce, infatti, la facoltà (ma
non l’obbligo) del pubblico ministero
di procedere all’interrogatorio del
soggetto, previo tempestivo avviso
al difensore di fiducia, o in mancanza, a quello d’ufficio.
La mancata (o
intempestiva) notifica al difensore di fiducia determina, secondo la
giurisprudenza, una nullità a regime
intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sanabile dall’indagato in vinculis qualora lo stesso rinunci
all’avvocato cui non è stato notificato l’avviso e opti per la nomina di un
difensore d’ufficio (Cass. n. 5167/1996).
Il secondo comma
della norma, con riferimento alle modalità attraverso le quali va effettuato
l’interrogatorio, oltre a disporre che il pm debba informare l’interessato dei
fatti per cui si procede, delle ragioni che hanno determinato il provvedimento,
degli elementi esistenti a suo carico e, qualora non ne derivi pregiudizio per
le indagini, anche le fonti, rinvia espressamente all’art. 64 c.p.p.
Ciò significa che
l’indagato: - interverrà libero
all’interrogatorio (salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di
fuga o di violenze); - non potrà essere sottoposto, neppure con il suo
consenso, a “metodi o tecniche idonei a
influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di
ricordare e di valutare i fatti”; - dovrà essere avvertito, prima che abbia inizio l’interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che ha
la facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda ma che comunque il procedimento seguirà il suo corso; che, se
renderà dichiarazioni su fatti riguardanti responsabilità altrui, assumerà
l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie di cui agli
artt. 197 e 197-bis.
Rimane fermo che
all’arrestato o al fermato, prima dell’interrogatorio, non è dovuta nessuna informativa ex art. 369-bis c.p.p., giacché la
facoltà data al pm dall’art. 388 c.p.p. è finalizzata, da un lato, “all’assunzione delle determinazioni in
ordine all’esercizio dell’azione penale e al promovimento delle necessarie
iniziative investigative e dall’altro a garantire l’immediata liberazione della
persona privata della libertà personale ex art. 389 c.p.p. nel caso in cui
l’arresto o il fermo sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi
previsti dalla legge” (Cass. n. 9492/2003).
È stato chiarito,
altresì, che la norma di cui all’art.
294, comma 6, c.p.p., la quale, a seguito della novella apportata dall’art.
11 della l. n. 332/1995, dispone che l’interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare da parte del pm non possa precedere quello del giudice, è
relativa soltanto all’ipotesi prevista dalla disposizione suddetta e non si
estende anche all’interrogatorio del pm in seguito ad arresto in flagranza o
fermo di cui all’art. 388 c.p.p., il quale dunque, può legittimamente precedere quello del gip (Corte Cost. 384/1996).
Articoli e guide sulla norma:
Giurisprudenza essenziale:
Cassazione penale, sentenza 13/02/2003 n. 9492
Nessuna
informazione ex art. 369 bis c.p.p. è dovuta all'arrestato o al fermato prima
dell'interrogatorio del p.m. ai sensi dell'art. 388 c.p.p., finalizzato, da un
lato, all'assunzione delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione
penale e al promovimento delle necessarie iniziative investigative e,
dall'altro, a garantire l'immediata liberazione della persona privata della
libertà personale ex art. 389 c.p.p., nel caso in cui l'arresto o il fermo sia
stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge.
Cassazione penale, sentenza 19/04/1999 n. 7277
La disposizione
di cui all'art. 294 comma 6 c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica
apportata dall'art. 11 della l. n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona
in stato di custodia cautelare da parte del p.m. non può precedere
l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui
l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a
provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in
flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare
il comma 6 dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella
disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto,
l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del p.m.
Corte Costituzionale, sentenza 05/11/1996 n. 384
È infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 294 comma 6 c.p.p., sollevata, in
riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevede che anche
l'interrogatorio ad opera del p.m. della persona arrestata in flagranza, al
pari dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non
possa precedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari (la
Corte ha ritenuto non assimilabile, da un lato, l'interrogatorio del giudice in
sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della
misura cautelare con l'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto non
accompagnata da richiesta di misura cautelare e, dall'altra parte,
dell'ordinario interrogatorio del p.m. con quello - ad opera dello stesso
organo - dell'arrestato).
Cassazione penale, sentenza 01/12/1995 n. 6230
La disposizione
di cui all'art. 294 comma 6 c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica
apportata dall'art. 11 l. 8 agosto 1995 n. 332, l'interrogatorio della persona
in stato di custodia cautelare da parte del p.m. non può precedere
l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui
l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a
provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in
flagranza od a fermo. L'art. 11 l. n. 332/1995, infatti, si è limitato a
modificare il comma 6 dell'art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione
nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto,
l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del p.m.
Cassazione penale, sez. II, sentenza 30/08/1994
A norma del
combinato disposto degli art. 309, comma 5, e 291 comma 1 c.p.p. il p.m. è
tenuto a trasmettere al tribunale di riesame gli atti contenenti gli elementi
sui quali fondò, a suo tempo, la richiesta di applicazione della misura
cautelare. Tra questi atti è compreso l'interrogatorio del fermato o
dell'arrestato cui il p.m. abbia eventualmente proceduto ai sensi dell'art. 388
c.p.p., ma non anche quello assunto dal giudice delle indagini preliminari in
sede di convalida dell'arresto e, quindi, in un momento posteriore alla
formulazione della richiesta di cui sopra. Ciò, tuttavia, non significa che il
giudice di quest'ultima investito non possa tener conto, ai fini della
decisione, anche di quanto emerge dall'atto da lui direttamente compiuto con
l'intervento necessario del difensore dell'indagato, nè che il tribunale del
riesame non possa valutare tale elemento alla luce di ciò che risulta
dall'ordinanza custodiale e dalle allegazioni difensive, ben potendo il
medesimo tribunale acquisire l'atto "de quo" anche dopo la chiusura
della discussione, senza perciò ledere alcun diritto della difesa il cui
controllo sull'esistenza, regolarità e tempestività dell'interrogatorio di cui
all'art. 391 comma 3 c.p.p. è garantito dalla possibilità di esperire ricorso
immediato per cassazione in esito all'udienza di convalida.
Cassazione penale, sez. II, sentenza 21/03/1990
Non può ritenersi
costituzionalmente illegittimo l'art. 104 c.p.p. 1988, nella parte in cui
consente al p.m. di sospendere l'esercizio del diritto della persona arrestata
o fermata di conferire con il difensore, in quanto: a) non sussiste contrasto
con il principio di eguaglianza ex art. 3 cost., dato che l'art. 388, comma 1,
c.p.p. 1988 prevede che il p.m. possa procedere a interrogatorio dell'arrestato
o del fermato solo previo tempestivo avviso al difensore; b) non è violato il
diritto di difesa ex art. 24, comma 2, cost., nè il principio della "parità
delle armi" tra accusa e difesa, sancito dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, perché è assicurata al difensore la
possibilità di essere presente sia all'interrogatorio condotto dal p.m. sia
all'udienza di convalida innanzi il giudice per le indagini preliminari, ove le
parti vengono a trovarsi in condizione perfettamente paritaria.