Articolo 388 del codice di procedura penale Interrogatorio dell’arrestato o del fermato

Testo della norma

1. Il pubblico ministero puo' procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

 

 

Fonti

Codice di procedura penale – Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare – Titolo VI – Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)

 

 

Contenuto e applicazione

Ratio della disposizione è quella sia di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa dell’arrestato o del fermato, anche in sede di interrogatorio, sia di promuovere le iniziative di carattere investigativo.

Una volta ricevuta la comunicazione di arresto o fermo (da parte degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria), la norma sancisce, infatti, la facoltà (ma non l’obbligo) del pubblico ministero di procedere all’interrogatorio del soggetto, previo tempestivo avviso al difensore di fiducia, o in mancanza, a quello d’ufficio.

La mancata (o intempestiva) notifica al difensore di fiducia determina, secondo la giurisprudenza, una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sanabile dall’indagato in vinculis qualora lo stesso rinunci all’avvocato cui non è stato notificato l’avviso e opti per la nomina di un difensore d’ufficio (Cass. n. 5167/1996).

Il secondo comma della norma, con riferimento alle modalità attraverso le quali va effettuato l’interrogatorio, oltre a disporre che il pm debba informare l’interessato dei fatti per cui si procede, delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, degli elementi esistenti a suo carico e, qualora non ne derivi pregiudizio per le indagini, anche le fonti, rinvia espressamente all’art. 64 c.p.p.

Ciò significa che l’indagato: - interverrà libero all’interrogatorio (salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze); - non potrà essere sottoposto, neppure con il suo consenso, a “metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”; - dovrà essere avvertito, prima che abbia inizio l’interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma che comunque il procedimento seguirà il suo corso; che, se renderà dichiarazioni su fatti riguardanti responsabilità altrui, assumerà l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie di cui agli artt. 197 e 197-bis.

Rimane fermo che all’arrestato o al fermato, prima dell’interrogatorio, non è dovuta nessuna informativa ex art. 369-bis c.p.p., giacché la facoltà data al pm dall’art. 388 c.p.p. è finalizzata, da un lato, “all’assunzione delle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale e al promovimento delle necessarie iniziative investigative e dall’altro a garantire l’immediata liberazione della persona privata della libertà personale ex art. 389 c.p.p. nel caso in cui l’arresto o il fermo sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge” (Cass. n. 9492/2003).

È stato chiarito, altresì, che la norma di cui all’art. 294, comma 6, c.p.p., la quale, a seguito della novella apportata dall’art. 11 della l. n. 332/1995, dispone che l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pm non possa precedere quello del giudice, è relativa soltanto all’ipotesi prevista dalla disposizione suddetta e non si estende anche all’interrogatorio del pm in seguito ad arresto in flagranza o fermo di cui all’art. 388 c.p.p., il quale dunque, può legittimamente precedere quello del gip (Corte Cost. 384/1996).

 

 

Articoli e guide sulla norma:

» Arresto e fermo

 

 

Giurisprudenza essenziale:

 

Cassazione penale, sentenza 13/02/2003 n. 9492

Nessuna informazione ex art. 369 bis c.p.p. è dovuta all'arrestato o al fermato prima dell'interrogatorio del p.m. ai sensi dell'art. 388 c.p.p., finalizzato, da un lato, all'assunzione delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale e al promovimento delle necessarie iniziative investigative e, dall'altro, a garantire l'immediata liberazione della persona privata della libertà personale ex art. 389 c.p.p., nel caso in cui l'arresto o il fermo sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge.

 

Cassazione penale, sentenza 19/04/1999 n. 7277

La disposizione di cui all'art. 294 comma 6 c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 della l. n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del p.m. non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il comma 6 dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del p.m.

 

Corte Costituzionale, sentenza 05/11/1996 n. 384

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 comma 6 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevede che anche l'interrogatorio ad opera del p.m. della persona arrestata in flagranza, al pari dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa precedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari (la Corte ha ritenuto non assimilabile, da un lato, l'interrogatorio del giudice in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare e, dall'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del p.m. con quello - ad opera dello stesso organo - dell'arrestato).

 

Cassazione penale, sentenza 01/12/1995 n. 6230

La disposizione di cui all'art. 294 comma 6 c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 l. 8 agosto 1995 n. 332, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del p.m. non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo. L'art. 11 l. n. 332/1995, infatti, si è limitato a modificare il comma 6 dell'art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del p.m.

 

Cassazione penale, sez. II, sentenza 30/08/1994

A norma del combinato disposto degli art. 309, comma 5, e 291 comma 1 c.p.p. il p.m. è tenuto a trasmettere al tribunale di riesame gli atti contenenti gli elementi sui quali fondò, a suo tempo, la richiesta di applicazione della misura cautelare. Tra questi atti è compreso l'interrogatorio del fermato o dell'arrestato cui il p.m. abbia eventualmente proceduto ai sensi dell'art. 388 c.p.p., ma non anche quello assunto dal giudice delle indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto e, quindi, in un momento posteriore alla formulazione della richiesta di cui sopra. Ciò, tuttavia, non significa che il giudice di quest'ultima investito non possa tener conto, ai fini della decisione, anche di quanto emerge dall'atto da lui direttamente compiuto con l'intervento necessario del difensore dell'indagato, nè che il tribunale del riesame non possa valutare tale elemento alla luce di ciò che risulta dall'ordinanza custodiale e dalle allegazioni difensive, ben potendo il medesimo tribunale acquisire l'atto "de quo" anche dopo la chiusura della discussione, senza perciò ledere alcun diritto della difesa il cui controllo sull'esistenza, regolarità e tempestività dell'interrogatorio di cui all'art. 391 comma 3 c.p.p. è garantito dalla possibilità di esperire ricorso immediato per cassazione in esito all'udienza di convalida.

 

Cassazione penale, sez. II, sentenza 21/03/1990

Non può ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 104 c.p.p. 1988, nella parte in cui consente al p.m. di sospendere l'esercizio del diritto della persona arrestata o fermata di conferire con il difensore, in quanto: a) non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 cost., dato che l'art. 388, comma 1, c.p.p. 1988 prevede che il p.m. possa procedere a interrogatorio dell'arrestato o del fermato solo previo tempestivo avviso al difensore; b) non è violato il diritto di difesa ex art. 24, comma 2, cost., nè il principio della "parità delle armi" tra accusa e difesa, sancito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, perché è assicurata al difensore la possibilità di essere presente sia all'interrogatorio condotto dal p.m. sia all'udienza di convalida innanzi il giudice per le indagini preliminari, ove le parti vengono a trovarsi in condizione perfettamente paritaria.

 

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