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Della permutaArt. 1552. Nozione. La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro . Art. 1553. Evizione. Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno . Art. 1554. Spese della permuta. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali . Art. 1555. Applicabilità delle norme sulla vendita. Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
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