Del mutuo

Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile

CAPO XV
Del mutuo

Art. 1813.


(Nozione).


Il mutuo e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.

Art. 1814.


(Trasferimento della proprieta').


Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.

Art. 1815.


(Interessi).


Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.


((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).

Art. 1816.


(Termine per la restituzione fissato dalle parti).


Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Art. 1817.


(Termine per la restituzione fissato dal giudice).


Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.


Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.

Art. 1818.


(Impossibilita' o notevole difficolta' di restituzione).


Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e' divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e' tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Art. 1819.


(Restituzione rateale).


Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.

Art. 1820.


(Mancato pagamento degli interessi).


Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 1821.


(Danni al mutuatario per vizi delle cose).


Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.


Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Art. 1822.


(Promessa di mutuo).


Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

Codice Civile (Indice)