Disposizioni sulla legge in generale

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Disposizioni sulla legge in generale CAPO I - Delle fonti del diritto

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Art. 1. (Indicazione delle fonti)

Sono fonti del diritto:

  1. le leggi;
  2. i regolamenti;
  3. le norme corporative
  4. gli usi.

Art. 2. (Leggi)

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3. (Regolamenti)

Il potere regolamentare del Governo e' disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorita' e' esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' delle leggi particolari.

Art. 4. (Limiti della disciplina regolamentare)

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5. (Norme corporative)

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 6. (Formazione ed efficacia delle norme corporative)

La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.

Art. 7. (Limiti della disciplina corporativa)

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8. (Usi)

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

Art. 9. (Raccolte di usi)

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a cio' autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

CAPO II
Dell'applicazione della legge in generale

Art. 10. (Inizio dell'obbligatorieta' delle leggi e dei regolamenti)

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11. (Efficacia della legge nel tempo)

Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non preceda quella della stipulazione.

Art. 12. (Interpretazione della legge)

Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Vedi: L'interpretazione analogica delle leggi

Art. 13. (Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative)

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Art. 14. (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali)

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15. (Abrogazione delle leggi)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.

Art. 16. (Trattamento dello straniero)

Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Gli articoli da 1 a 31 sono abrogati

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