Dell'associazione in partecipazione

Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile
Cerca un articolo con il numero:

Cerca un testo nel codice:

TITOLO VII
DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Art. 2549.


(Nozione).


Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.


((Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)).

Art. 2550.


(Pluralita' di associazioni).


Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551.


(Diritti ed obbligazioni dei terzi).


I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Art. 2552.


(Diritti dell'associante e dell'associato).


La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.


Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.


In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.

Art. 2553.


(Divisione degli utili e delle perdite).


Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Art. 2554.


(Partecipazione agli utili e alle perdite).


Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.


Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

Codice Civile (Indice)