Del lavoro subordinato in particolari rapporti

Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile
Cerca un articolo con il numero:

Cerca un testo nel codice:

TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2239.


(Norme applicabili).


I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.

CAPO II
Del lavoro domestico

Art. 2240.


(Norme applicabili).


Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico e' regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto piu' favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Art. 2241.


(Periodo di prova).


Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 2242.


(Vitto, alloggio e assistenza).


Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.


Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2243.


(Periodo di riposo).


Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non puo' essere inferiore a otto giorni.

((13))


----------------- 

AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio"."

Art. 2244.


(Recesso).


Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.


Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianita' di servizio e' superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 2245.


(Indennita' di anzianita').


In caso di cessazione del contratto e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.


L'ammontare dell'indennita' e' determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.


Se gli usi lo stabiliscono, l'indennita' e' dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 2246.


(Certificato di lavoro).


Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

Codice Civile (Indice)