Degli atti dello stato civile

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TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 449.


(Registri dello stato civile).


I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Vedi anche:

Atti dello stato civile

Art. 450.


(Pubblicita' dei registri dello stato civile).


I registri dello stato civile sono pubblici.


Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.


Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 451.


(Forza probatoria degli atti).


Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.


Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.


Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 452.


(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).


Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.


In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Art. 453.


(Annotazioni).


Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.

Art. 454.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 455.


(Efficacia della sentenza di rettificazione).


La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

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