Dell'adozione di persone maggiori di età

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TITOLO VIII
((DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA'))
CAPO I
((Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti))

Art. 291.


(Condizioni).


L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.


Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente. (71)((153))


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AGGIORNAMENTO (71)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti".

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AGGIORNAMENTO (153)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti".

Art. 292.


((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 293.


Divieto d'adozione di figli ((...)).


I figli ((...)) non possono essere adottati dai loro genitori.


COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.


COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

Art. 294.


(Pluralita' di adottati o di adottanti).


((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).


Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295.


(Adozione da parte del tutore).


Il tutore non puo' adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Art. 296.


(Consenso per l'adozione).


Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Art. 297.


Assenso del coniuge o dei genitori.


Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.


Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298.


(Decorrenza degli effetti dell'adozione).


L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.


Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.


Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.


Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.


Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 299.


Cognome dell'adottato.


L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.


Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.


Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. ((263))


Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.


Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

((263))


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AGGIORNAMENTO (133)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli".

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AGGIORNAMENTO (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Art. 300.


(Diritti e dovevi dell'adottato).


L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.


L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 301.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 302.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 303.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 304.


(Diritti di successione).


L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.


I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305.


(Revoca dell'adozione).


L'adozione si puo' revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306.


(Revoca per indegnita' dell'adottato).


La revoca dell'adozione puo' essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.


Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307.


((Revoca per indegnita' dell'adottante.))


((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato)).

Art. 308.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 309.


(Decorrenza degli effetti della revoca).


Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.


Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 310.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

CAPO II
((Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta'))

Art. 311.


(Manifestazione del consenso).


Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.


((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431)).


L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 312.


((Accertamenti del tribunale.))


((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando)).

Art. 313.


(( (Provvedimento del tribunale) ))


((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.


L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)).

Art. 314.


(( (Pubblicita') ))


((La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione e' trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.


Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.


L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni)).

CAPO III
Dell'adozione speciale ((CAPO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/2.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/3.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/4.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/5.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/6.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/7.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/8.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/9.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/10.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/11.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/12.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/13.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/14.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/15.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/16.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/17.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/18.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/19.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/20.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/21.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/22.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/23.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/24.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/25.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/26.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/27.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/28.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))


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