Dell'arricchimento senza causa

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TITOLO VIII
DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Art. 2041.


(Azione generale di arricchimento).


Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.


Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042.


(Carattere sussidiario dell'azione).


L'azione di arricchimento non e' proponibile quando il danneggiato puo' esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

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