Codice
Civile - Tutti
i codici - Guide di diritto civile
Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causaArt. 2041.
Azione generale di arricchimento.Chi, senza una giusta causa, si è
arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora
l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta
è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della
domanda.
Art. 2042. Carattere sussidiario dell'azione. L'azione di
arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.