Delle donazioni

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TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 769.


(Definizione).


La donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Art. 770.


(Donazione rimuneratoria).


E' donazione anche la liberalita' fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.


Non costituisce donazione la liberalita' che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformita' agli usi.

Art. 771.


(Donazione di beni futuri).


La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.


Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se', si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.

Art. 772.


(Donazione di prestazioni periodiche).


La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volonta'.

Art. 773.


(Donazione a piu' donatari).


La donazione fatta congiuntamente a favore di piu' donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.


E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo' o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

CAPO II
Della capacita' di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774.


(Capacita' di donare).


Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacita' di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.


Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

Art. 775.


(Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere).


La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.


L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.

Art. 776.


(Donazione fatta dall'inabilitato).


La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo' essere annullata se fatta dopo che e' stato promosso il giudizio d'inabilitazione.


Il curatore dell'inabilitato per prodigalita' puo' chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Art. 777.


(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).


Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.


Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Art. 778.


(Mandato a donare).


E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolta' di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.


E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo scegliera' tra piu' persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.


E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinera' tra piu' cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 779.


(Donazione a favore del tutore o protutore).


E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.


Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Art. 780.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))((40))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."

Art. 781.


(Donazione tra coniugi).


I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalita', salve quelle conformi agli usi.((31))

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1a s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 781 del codice civile."

CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione

Art. 782.


(Forma della donazione).


La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.


L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante.


Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)).((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Art. 783.


(Donazioni di modico valore).


La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione.


La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 784.


(Donazione a nascituri).


La donazione puo' essere fatta anche a favore di chi e' soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benche' non ancora concepiti.


L'accettazione della donazione a favore di nascituri benche' non concepiti, e' regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.


Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione e' fatta a favore di un nascituro gia' concepito. Se e' fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Art. 785.


(Donazione in riguardo di matrimonio).


La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche' non segua il matrimonio.


L'annullamento del matrimonio importa la nullita' della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullita' del matrimonio. Il coniuge di buona fede non e' tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.


La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 786.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192))((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Art. 787.


(Errore sul motivo della donazione).


La donazione puo' essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalita'.

Art. 788.


(Motivo illecito).


Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.

Art. 789.


(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).


Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, e' responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790.


(Riserva di disporre di cose determinate).


Quando il donante si e' riservata la facolta' di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta' non puo' essere esercitata dagli eredi.

Art. 791.


(Condizione di riversibilita').


Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.


Nel caso in cui la donazione e' fatta con generica indicazione della riversibilita', questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.


Non si fa luogo a riversibilita' che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 792.


(Effetti della riversibilita').


Il patto di riversibilita' produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione e' stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.


E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 793.


(Donazione modale).


La donazione puo' essere gravata da un onere.


Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.


Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.


La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Art. 794.


(Onere illecito o impossibile).


L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 795.


(Divieto di sostituzione).


Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'.


La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.

Art. 796.


(Riserva di usufrutto).


E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.

Art. 797.


(Garanzia per evizione).


Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 798.


(Responsabilita' per vizi della cosa).


Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Art. 799.


(Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle).


La nullita' della donazione, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullita', hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 800.


(Cause di revocazione).


La donazione puo' essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 801.


(Revocazione per ingratitudine).


La domanda di revocazione per ingratitudine non puo' essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si e' reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Art. 802.


(Termini e legittimazione ad agire).


La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.


Se il donatario si e' reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione e' di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Art. 803.


(( Revocazione per sopravvenienza di figli ))


((Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.


La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante era gia' concepito al tempo della donazione.))

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AGGIORNAMENTO (122)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione."

Art. 804.


(Termine per l'azione).


L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).


Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 805.


(Donazioni irrevocabili).


Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Art. 806.


(Inammissibilita' della rinunzia preventiva).


Non e' valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 807.


(Effetti della revocazione).


Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.


Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Art. 808.


(Effetti nei riguardi dei terzi).


La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.


Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Art. 809.


(Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita').


Le liberalita', anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonche' a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.


Questa disposizione non si applica alle liberalita' previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

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