Delle successioni legittime

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TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

Art. 565.


Categorie dei successibili.


Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti ((...)), agli ascendenti ((...)), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (48a) (73)

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AGGIORNAMENTO (48a)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione".

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AGGIORNAMENTO (73)

La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore."

CAPO I
((Della successione dei parenti))

Art. 566.


(( Successione dei figli ))


(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))

Art. 567.


(( Successione dei figli adottivi ))


((Ai figli sono equiparati gli adottivi)).


I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 568.


(Successione dei genitori).


A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569.


(Successione degli ascendenti).


A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.


Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.

Art. 570.


(Successione dei fratelli e delle sorelle).


A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.


I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.

Art. 571.


((Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.))


((Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'.


Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi.


Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro)).

Art. 572.


(Successione di altri parenti).


Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.


La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Art. 573.


(Successione dei figli).


Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.(40)((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Art. 574.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 575.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 576.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 577.


(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).


Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.(15)((40))

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Art. 578.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 579.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 580.


Diritti dei figli non riconoscibili.


Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.


I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (40) ((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

((CAPO II))
Della successione del coniuge

Art. 581.


Concorso del coniuge con i figli.


Quando con il coniuge concorrono figli ((...)), il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.(216)

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AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 582.


Concorso del coniuge con ascendenti ((...)), fratelli e sorelle.


Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti ((...)) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'.

Art. 583.


Successione del solo coniuge.


In mancanza di figli ((...)), di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.(216)

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 584.


((Successione del coniuge putativo.))


((Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi' la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.


Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte)).

Art. 585.


((Successione del coniuge separato.))


((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.


Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548)).

((CAPO III))
Della successione dello Stato

Art. 586.


(Acquisto dei beni da parte dello Stato).


In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.


Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Vedi anche:

Acquisto dei beni da parte dello Stato

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