Risultato del Calcolo dell' assegno di mantenimento

Calcolo assegno di mantenimento
Reddito medio mensile dell'ex marito €:
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Valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari dell'ex marito €:
(Ipotetico canone di locazione mensile. Esclusa casa coniugale se questa va in uso alla moglie)
Reddito medio mensile della ex moglie €:
Valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari dell'ex moglie €:
Compreso valore locatizio della casa coniugale se questa resta nella sua disponibilità
Numero dei figli a carico:
Che vivono con l'ex marito: Che vivono con l'ex moglie:


Vedi anche:
Guida legale sull'assegno di mantenimento - Articoli e sentenze sull'assegno di mantenimento
Altre risorse di calcolo

Come funziona lo strumento di calcolo

Calcolo dell'assegno di mantenimento Lo strumento consente di calcolare l'importo dell' assegno di mantenimento da corrispondere all'ex coniuge (che non gode di adeguati redditi propri) e dei figli, nei casi di separazione e divorzio, sulla base dei criteri generalmente utilizzati dai tribunali italiani.

L'assegno di mantenimento viene determinato tenendo conto del reddito complessivo della famiglia e della necessità di assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole e ai figli eliminando quegli squilibri reddituali che possono incidere sul tenore di vita al momento della cessazione del rapporto coniugale.

La ripartizione del reddito familiare ha dunque lo scopo di ripristinare le condizioni economiche precedenti alla separazione o al divorzio, sulla base di un principio di "equità", tale da consentire ai nuclei familiari originati dalla scissione della coppia di mantenere (nei limiti consentiti dalle possibilità del coniuge obbligato che dovrà essere messo in condizioni di provvedere, in modo adeguato, anche al proprio mantenimento), lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio (Per saperne di più si veda la guida al mantenimento). 

L'entità dell'assegno di mantenimento viene determinata, pertanto, sulla base di questi criteridi massima: quanto al coniuge economicamente più debole, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (art. 156 c.c.), ovvero, tenuto conto delle condizioni, dei redditi e del contributo economico dato da entrambi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune (art. 5 l. n. 898/1970); quanto ai figli, secondo un "principio di proporzionalità", da determinare considerando le attuali esigenze degli stessi; il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascuno di loro; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La risorsa di calcolo, in applicazione dei criteri di massima impiegati dai tribunali per la determinazione del quantum degli assegni di mantenimento nei giudizi di separazione e di divorzio, frutto della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, tiene conto, quindi, dei seguenti parametri: i redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi (incluse ventuali rendite finanziare); il valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari, ivi compresa l'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale che andrà esclusa dai redditi dell'obbligato e, viceversa, attribuita a quelli del coniuge beneficiario e il numero dei figli a carico e conviventi.

Resta inteso che il calcolatore, dato l'ampio margine di discrezionalità che consente di determinare la misura del mantenimento, rappresenta un parametro orientativo il cui risultato va personalizzato e adattato alle specificità del caso concreto.