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Ddl Camera 2145 – Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria


Articolo 1.
(Previdenza obbligatoria e complementare).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
c) liberalizzare l'età pensionabile;
d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.
f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;
g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di questi soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'INPS.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;
b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione prevedere che la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia soggetta a tassazione separata;

un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le parti, anche per periodi di durata inferiore;
c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni;
d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione sino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;
g) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;
2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
7) la riduzione sino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;
8) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
h) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
1) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;
p) applicare progressivamente i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.
q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.


Articolo 2.
(Riduzione del costo del lavoro).


1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.


Articolo 3.
(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionali).


1. I soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell'iscrizione agli albi professionali.
2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.


Articolo 4.
(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive).


1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
3. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2.
4. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione del sistema previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
7. Per l'istituzione del Casellario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.


Articolo 5.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria).


1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
2. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario».


Articolo 6.
(Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati).


1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.


Articolo 7.
(Procedure).


1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. Nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dell'articolo 1.
3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici in relazione allo specifico ambito di competenza delle Commissioni medesime, nei limiti dei criteri e dei principi direttivi posti dalla presente legge e nel rispetto dei vincoli stabiliti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.
7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all'articolo 8, le disposizioni correttive ed integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso comprese.


Articolo 8.
(Testo unico in materia previdenziale).


1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative a contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle disposizioni previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.
4. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stabilito nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.