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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO  

 DELIBERAZIONE 4 marzo 2003   

Disciplina  della  trasparenza  delle  condizioni  contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.   

 

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale                     

IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO   

  Visti  i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);

  Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni  di  cui  al  capo  I  del  titolo  VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

  Viste   le   disposizioni   che  dichiarano  applicabile  ad  altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del  testo  unico  bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del  medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia, il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;

  Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni  del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai  servizi  di  investimento  ne'  al  servizio  accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;

  Visto   l'art.   116,  comma  3,  del  testo  unico  bancario,  che attribuisce  al  CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi;

  Visto   l'art.   117,  comma  2,  del  testo  unico  bancario,  che attribuisce  al  CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;

  Visto   l'art.   118,  comma  1,  del  testo  unico  bancario,  che attribuisce  al  CICR  il  potere  di  stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;

  Visto   l'art.   119,  comma  1,  del  testo  unico  bancario,  che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela;

  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253,   recante   attuazione  della  direttiva  97/5/CE  sui  bonifici transfrontalieri;

  Visto  l'art.  55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle  direttive  2000/46/CE  e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;

  Considerata  l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che  alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle  condizioni  e  sulle  caratteristiche  delle  operazioni e dei servizi offerti;

  Considerato  che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario;

  Ritenuto  che  l'evoluzione  dell'operativita' degli intermediari e della  tecnologia  impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;

  Sulla  proposta  della  Banca  d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'art. 127 del testo unico bancario;

                              Delibera:                                

Art. 1. Definizioni   

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:     a)  "testo  unico  bancario",  il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    b)  "intermediari",  le  banche  e  gli  intermediari  finanziari iscritti  nell'elenco  generale  di  cui all'art. 106 del testo unico bancario;

    c)  "tecniche  di  comunicazione  a  distanza",  le  tecniche  di contatto  con  la  clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non  comportano  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  cliente  e dell'intermediario o di un suo incaricato;

    d) "offerta fuori sede"", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.                                         Art. 2. Criteri generali   

1.  Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela,   con  modalita'  adeguate  alla  forma  di  comunicazione utilizzata,  in  modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.           

 

 

SEZIONE II

Pubblicita' e contratti                                

Art. 3. Operazioni e servizi   

1.  Le  disposizioni  in  materia  di  pubblicita',  previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato  alla  presente  delibera.  In relazione all'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia puo'  stabilire  che  altre  operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.                                         

Art. 4.  Avviso   

1.  In conformita' delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli  intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione  della clientela un avviso denominato ""principali norme di   trasparenza",  contenente  l'indicazione  dei  diritti  e  degli strumenti  di  tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

  Art. 5. Fogli informativi   

1.  Gli intermediari mettono a disposizione della clientela ""fogli informativi"  contenenti  informazioni  sull'intermediario, su tassi, spese,  oneri  e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.   

2.  I  fogli  informativi sono datati e tempestivamente aggiornati;

copia dei fogli e' conservata dall'intermediario per cinque anni.   

3.  La  Banca  d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi   sia  graduato  in  relazione  alla  diffusione  e  alla complessita' delle operazioni e dei servizi.   

4.  La  Banca  d'Italia puo' individuare operazioni e servizi per i quali,  in ragione della particolare complessita', l'intermediario e' tenuto  a  consegnare  al  cliente  il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

 Art. 6. Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza   

1.  Nel  caso  di  offerta  fuori  sede,  il  soggetto  che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.   

2.  Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a  distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.                                         

Art. 7.  Annunci pubblicitari   

1.   Gli   annunci   pubblicitari,  comunque  effettuati,  con  cui l'intermediario rende nota la disponibilita' di operazioni e servizi, specificano  la  propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.                                         Art. 8. Informazione precontrattuale  

1.  Prima  della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne  una  copia  completa  per  una  ponderata  valutazione del contenuto.  La  consegna  della  copia  non  impegna  le  parti  alla conclusione del contratto.

Art. 9. Informazione contrattuale   

1. Al  contratto  e'  unito  un  documento di sintesi delle principali condizioni  contrattuali,  redatto  secondo  i criteri indicati dalla Banca d'Italia.   

2.  La  Banca  d'Italia  individua  le operazioni e i servizi per i quali,  in  ragione  delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono  obbligati  a  rendere noto un ""Indicatore sintetico di costo"" (ISC)  comprensivo  degli  interessi  e  degli oneri che concorrono a determinare  il  costo  effettivo  dell'operazione  per  il  cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Art. 10. Forma dei contratti   

1.  La  Banca  d'Italia  puo'  individuare  forme diverse da quella scritta  per  le  operazioni  e  i  servizi  effettuati sulla base di contratti  redatti  per  iscritto,  nonche'  per  le  operazioni  e i servizi, oggetto di pubblicita' ai sensi della presente delibera, che hanno  carattere  occasionale  ovvero  comportano  oneri  di  importo contenuto per il cliente.           

 

SEZIONE III

Comunicazioni alla clientela                               

Art. 11. Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela   

1.  Nei  contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti  tassi  di  interesse,  prezzi  e  altre condizioni delle operazioni  e  dei  servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.   

2.   Le   variazioni   sfavorevoli   generalizzate  possono  essere comunicate  alla  clientela  in  modo  impersonale, mediante apposite inserzioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario.   

3.  Le  variazioni  di  cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente  al  cliente  alla prima occasione utile, nell'ambito delle  comunicazioni  periodiche  o  di quelle riguardanti operazioni specifiche.  

4.  Le  modifiche  di  tasso  conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente  previsti  e indipendenti dalla volonta' delle parti non  sono  soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.  

5.  La  Banca  d'Italia  emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.                                        

Art. 12. Comunicazioni periodiche   

1.   Nei   contratti   di   durata,   gli  intermediari  forniscono periodicamente   alla   clientela   comunicazioni   analitiche  sullo svolgimento  del  rapporto.  In  ogni  comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.   

2.  La  Banca  d'Italia  emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.           

 

SEZIONE IV Disposizioni finali                               

Art. 13. Disposizioni di attuazione   

1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  attuazione  della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di  cui  all'art.  106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.  

 2.  Le  disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate  dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti  iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'art.  106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito  al  consumo  di  cui  all'art. 121, comma 2, lettera c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge  7  marzo  1996,  n.  108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica   14  marzo  2001,  n.  144  e  agli  istituti  di  moneta elettronica,  di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Le valutazioni  di  compatibilita'  delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorita' di controllo.                                        Art. 14.  Disposizioni transitorie   

1.  E'  abrogato,  ai sensi dell'art. 161, comma 5, del testo unico bancario,  il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme  per  la  trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"".   

2.  La  presente  delibera  e le disposizioni di attuazione, che la Banca  d'Italia  emanera' entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1 ottobre 2003.   

3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri  generali  e  le  previsioni in materia di comunicazioni alla clientela  contenuti  nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.   

4.  La  presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 4 marzo 2003                                               Il Presidente: Tremonti