Per il Gdp di Civitavecchia va risarcito il pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esplicazione della propria personalità anche in vacanza

Avv. Corrado Fiori - Il passeggero costretto a subire dal vettore aereo un ritardo del volo superiore alle tre ore ha diritto a vedere riconosciuto il risarcimento del danno patito, nella forma della compensazione pecuniaria, come determinata dalla Convenzione di Montreal del 1999, sia quale danno non patrimoniale da c.d. "vacanza rovinata".

La vicenda

Questo è il tenore della interessante sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia nella sentenza n. 571/2017 depositata il 24.04.2017 (e qui sotto allegata) sulla richiesta di condanna avanzata da due passeggeri contro una Compagnia aerea internazionale in seguito al ritardo di oltre 6 ore nel volo acquistato nella tratta Copenaghen - Roma Fiumicino.

Il Giudice di Primo Grado, accogliendo la domanda degli attori, non ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la presenza di circostanze eccezionali, consistenti nel dedotto impatto tra l'aereo ed uno stormo di volatili in coincidenza di un volo precedente, tali da escludere la responsabilità del vettore aereo (cfr. Regolamento n. 261/2004).

La Compagnia convenuta, secondo il Giudicante, ha difettato nella prova di tale esimente, producendo in giudizio documentazione formata dalla parte stessa, e non avendo fornito adeguata prova del nesso di causalità tra il presunto inconveniente avuto dall' aeromobile e il ritardo del volo lamentato dagli attori.

Vacanza rovinata per ritardo aereo: va riconosciuto anche il danno non patrimoniale

Inoltre, adeguandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. G.D.P. Bari, sent. 27 dicembre 2011), ha ritenuto di dover riconoscere il danno non patrimoniale, nella misura equitativa di € 500,00, per il "pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, lo sport, gli hobby e il tempo libero in generale".

Contro la specificata sentenza, si informa per correttezza professionale, parte convenuta ha ritenuto di proporre appello innanzi al Tribunale di Civitavecchia.

Avv. Corrado Fiori

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Gdp Civitavecchia, sentenza n. 571/2017

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