Per il GdP di Vibo Valentia si tratta di un requisito che si affianca alla necessaria attestazione della copertura finanziaria

di Valeria Zeppilli - Con un'interessante sentenza del 12 aprile 2017 (qui sotto allegata), il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha chiarito alcuni importanti aspetti in materia di contratti con la pubblica amministrazione, prendendo spunto da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da parte di un Comune avverso una società che rivendicava il pagamento degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo numero 231/2002 a seguito dell'avvenuto pagamento di dieci fatture da parte dell'ente locale in suo favore.

L'occasione, in particolare, è servita al Giudice per specificare quali sono, in tali casi, i presupposti per l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Forma scritta a pena di nullità

Innanzitutto, il Giudice ha ricordato che a tal fine è necessario che ci sia un contratto stipulato in forma scritta a pena di nullità, a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, con conseguente impossibilità di desumere l'intervenuta stipulazione da comportamenti attuativi o dalla manifestazione di volontà implicita.

La mancanza della forma scritta del contratto è rilevabile d'ufficio dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Copertura finanziaria

Nel giudizio di opposizione il giudice può rilevare d'ufficio anche la mancanza dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario o di altro dipendente individuato nel regolamento di contabilità, ovverosia l'altro requisito imprescindibile per l'emissione del decreto ingiuntivo in casi come quello di specie.

A tale proposito, la sentenza ha precisato che l'impegno di spesa è un atto interno all'amministrazione che, per divenire esecutivo e determinare l'insorgenza di diritti a favore dei creditori, necessita della predetta attestazione. Si tratta, per il giudice, di un controllo che "non dovrebbe essere inteso in senso meramente formale … ma anche sostanziale" e che se manca "determina un vizio nella formazione dell'impegno di spesa che deve considerarsi, in tal caso, affetto da nullità assoluta".

In ogni caso deve ritenersi che, in mancanza della forma scritta e/o della copertura finanziaria, al creditore è data la possibilità di rivalersi nei confronti dell'amministratore, del funzionario o del dipendente che hanno consentito la fornitura o di promuovere azione nei confronti dell'ente per indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.


Si ringrazia il G.d.P. Avv. Ilario Giuseppe Longo per la cortese segnalazione

GdP Vibo Valentia testo sentenza 12 aprile 2017
Valeria Zeppilli

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