Niente rottamazioni per le liti in cui non è parte o non è intervenuta l'Agenzia delle Entrate

di Lucia Izzo - La definizione agevolata delle controversie tributarie non sarà possibile contro l'agente della riscossione, a meno che non vi sia già stato l'intervento delle Entrate. Lo precisa la circolare n. 22/2017 (qui sotto allegata) che interpreta la disciplina di cui all'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017.


La c.d. "manovrina" ha infatti, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie "in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio" nelle quali il "ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore" del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.


La norma limita l'ambito di applicazione soggettiva della norma alle liti tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che vanno identificate facendo riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.


Si è dunque posto il problema sulla possibilità di includere nella sanatoria le liti promosse unicamente nei confronti di Equitalia, posto che la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnativa non possa ritenersi inammissibile nel caso in cui il contribuente abbia notificato il ricorso soltanto nei confronti dell'agente della riscossione.

Non inammissibile l'impugnativa proposta solo contro l'agente della riscossione

Il medesimo orientamento di Cassazione, tuttavia, ha altresì precisato che laddove il contribuente abbia notificato il ricorso solo nei riguardi dell'agente della riscossione l'impugnativa non può mai ritenersi inammissibile.


Nella sentenza n. 16412/2007, le Sezioni Unite hanno difatti affermato che non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.


Pertanto l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.


Tuttavia, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite come stabilito dall'art. 39 del d.Lgs. n. 112 del 1999.

Liti definibili solo se presente l'Agenzia delle Entrate

La circolare, ha interpretato il concetto delle liti "in cui è parte l'agenzia delle entrate", ritenendo che non siano definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.


Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Resta salvo, come affermato dalla circolare stessa, che qualora vi sia già stata la chiamata in giudizio o l'intervento volontario delle Entrate, allora la definizione è ammessa.

Definizione agevolata: domande online entro il 2 ottobre 2017

In un provvedimento dello scorso 21 luglio, prot. n. 140316/2017, l'Agenzia ha inoltre diffuso il modello di domanda per accedere alla definizione delle liti tributaria, nonchè le relative istruzioni (per approfondimenti: Rottamazione liti tributarie: ecco istruzioni e modello).


Tale domanda di definizione, esente da imposta di bollo, andrà presentata entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, esclusivamente mediante trasmissione telematica.


Definibili saranno le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado del giudizio, che non si siano concluse, alla data di presentazione della domanda, con pronuncia definitiva.


È richiesto il pagamento di tutti gli importi richiesti dall'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.


Laddove la controversia pendente riguardi i soli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa alle sole sanzioni, nessun importo è dovuto se il rapporto relativo ai tributisia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.


Entro il 2 ottobre 2017 data dovranno essere versati con F24 gli importi dovuti per la definizione che potranno essere in unica soluzione oppure rateizzati, per un massimo di tre rate, se l'importo netto dovuto supera i 2.000 euro.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 22/2017

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