Per la Cassazione non è possibile ricorrere allo strumento equitativo quando siano mancate allegazioni e prove dei fatti costitutivi del danno

di Valeria Zeppilli - Con l'ordinanza numero 20268/2017 del 22 agosto (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito che il riconoscimento del diritto del condomino a essere risarcito per l'illegittima estromissione dal parcheggio condominiale è subordinato a un'adeguata prova, che può passare anche per la produzione in giudizio dei ticket pagati per sostare nelle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.

Onere della prova

Del resto, in casi come questo la dimostrazione del danno lamentato, ai fini del risarcimento, trova un adeguato supporto nella produzione della giustificazione dei costi sostenuti per parcheggiare a causa dell'impossibilità di utilizzare gli spazi comuni.

Nel caso di specie, invece, il condomino non aveva in alcun modo provato (neanche in maniera documentale) in quali termini fosse "stato negato il diritto e, in particolare, con riferimento alla turnazione, se e quando spettante".

Strumento equitativo

Il ricorrente, peraltro, aveva affermato che, assumendo che sarebbe fuori di dubbio che un danno vi sia stato, lo stesso avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa.

Per i giudici, però, così facendo il condomino non si era neanche posto il problema della possibilità di ricorrere allo strumento equitativo, che in realtà si ha solo quando la specifica prova del quantum sia impossibile o almeno ardua. A tale trumento, invece, non è possibile ricorrere quando siano mancate allegazioni e prove dei fatti costitutivi del danno lamentato che, in tal modo, rimane solo ipotetico.

Al ricorrente non spetta quindi alcun risarcimento, ma si deve accontentare del riconoscimento del diritto a parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale, in verità già sancito dal giudice di primo grado.


Corte di cassazione testo ordinanza numero 20268/2017
Valeria Zeppilli

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