Per la Cassazione, in caso contrario si determinerebbe un "appesantimento procedurale" e si solleciterebbe l'adozione di una "incongrua iniziativa 'antagonista'" rispetto al giudice

di Valeria Zeppilli - Nel processo penale, la ricusazione (sulla quale vai alla guida: "La ricusazione") è subordinata alla presentazione della relativa domanda entro i termini sanciti dall'articolo 38 del codice di rito. In alcuni casi, però, la decorrenza di tali termini è interrotta da alcuni fattori che allungano di fatto il tempo a disposizione del ricusante per far valere il difetto di terzietà del giudice.

Con la sentenza numero 38692/2017 del 3 agosto (qui sotto allegata), ad esempio, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che se il giudice ha accolto l'invito della parte di astenersi, i termini per formalizzare la dichiarazione di ricusazione decorrono esclusivamente dal momento in cui la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, che giustifica la nuova proposta, sia resa nota.

Legittima aspettativa della parte

Come precisato dalle Sezioni Unite qualche anno fa e come ricordato nella sentenza in esame, si tratta di una situazione che va tenuta distinta da quella in cui il giudice non abbia accolto l'invito della parte ad astenersi. Infatti, in generale deve dirsi che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente e non ha alcun legame con il rigetto della dichiarazione di astensione. Nel caso in cui, però, il giudice recepisca la sollecitazione della parte che ha proposto l'astensione, tale circostanza determina in capo a quest'ultima "una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità del giudizio".

Di conseguenza, per la Cassazione, se si imponesse alla parte di proporre, sulla base delle stesse ragioni, un'autonoma dichiarazione di ricusazione oltre a quella di astensione, si determinerebbe un "appesantimento procedurale" e si solleciterebbe l'adozione di una "incongrua iniziativa 'antagonista' rispetto a un giudicante che si è invece mostrato sensibile alle ragioni prospettate dalla parte".

La vicenda

Nel caso di specie, l'invito del giudice ad astenersi era stato fatto dall'imputato in sede di prima udienza dibattimentale. Il giudice si era quindi riservato.

Solo dopo lo scioglimento negativo della riserva, l'imputato aveva proposto la ricusazione del giudice, che però la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile per decorrenza dei termini di cui al comma 1, dell'articolo 38 c.p.p..

La Cassazione, tuttavia, ha dato giustizia al ricorrente: in forza di quanto sopra visto, solo un'interpretazione non condivisibile ed eccessivamente restrittiva della norma fa ritenere inammissibile la richiesta, che, quindi, va considerata tempestiva. Gli atti tornano in Corte d'appello.

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Corte di cassazione testo sentenza numero 38692/2017
Valeria Zeppilli

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