Per la Cassazione l'estinzione del reato di disturbo del riposo delle persone per oblazione non giustifica il sequestro dell'impianto

di Marina Crisafi - Tenere la musica ad alto volume in auto disturbando il riposo delle persone può integrare il reato ex art. 659 c.p., ma lo stereo (comprensivo di amplificatori e casse acustiche) resta dov'è! Lo ha sancito la Cassazione con la recente sentenza 28059/2017 (sotto allegata).

La vicenda

Nella vicenda, il Gip di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti di un uomo imputato del reato ex art. 659 c.p. per aver disturbato l'occupazione e il riposo delle persone diffondendo musica ad alto volume proveniente da impianto montato sulla sua auto, a bordo della quale circolava nel centro della città di Messina, in quanto il prevenuto ammesso al beneficio dell'oblazione, dimostrava di avere integralmente ottemperato al pagamento della somma di denaro nella misura indicatagli. Il gip, però, disponeva con la stessa sentenza confisca e distruzione dello stereo (e di tutto l'impianto) sequestrato.

L'uomo proponeva ricorso per cassazione deducendo il fatto che il giudicante nel disporre la confisca e la distruzione della radio sequestrata sarebbe incorso in una erronea applicazione della legge penale oltre che in vizio di motivazione avendo provveduto nel senso indicato senza chiarire le ragioni che in tal senso lo avevano indotto.

Musica alta in auto? Niente sequestro dell'impianto senza condanna

Per gli Ermellini il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 240, primo comma, c.p. osserva infatti la corte, "il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne hanno costituito il prodotto o il profitto". Una siffatta ipotesi di confisca, tuttavia, "opportunamente definita facoltativa, è subordinata oltre che alla puntuale motivazione in punto di sussistenza di un vincolo funzionale fra la perdurante disponibilità del bene caduto in sequestro e la possibilità che lo stesso agevoli il ripetersi dell'attività criminosa, anche alla condizione che la confisca costituisca pronunzia accessoria rispetto a una sentenza di condanna".

Declinando il principio al caso in giudizio, la giurisprudenza della Corte, con sentenza datata ma mai smentita ha peraltro chiarito "che la possibilità di provvedere nel senso della confisca anche in caso di intervenuta estinzione del reato, a seguito dell'oblazione, deve intendersi limitata esclusivamente alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui al comma secondo dell'art. 240 c.p., mentre, ove si tratti di confisca facoltativa, questa è circoscritta al caso in cui ricorra il presupposto necessario di una sentenza di condanna e non anche di una sentenza che dichiari estinto il reato per oblazione (cfr Cass. 5411/1983).

Nel caso di specie, "potendosi escludere che il tribunale abbia inteso come rientrante nell'ipotesi di confisca obbligatoria quella disposta con l'impugnata sentenza avendo ad oggetto tutti beni per i quali la detenzione esula di per sé da qualsivoglia ipotesi criminosa -deve osservarsi - l'oggettiva ed indiscutibile mancanza della necessaria condizione della esistenza di una sentenza di condanna".

Vittoria dunque per il giovane messinese che vede annullata la sentenza con ordine di restituzione del proprio impianto stereo.

Cassazione, sentenza n. 28059/2017

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