L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni e avvertenze sulla disciplina delle prestazioni occasionali

di Marina Crisafi - Multe fino a 2.500 euro per chi viola le disposizioni sui nuovi voucher e rischio maxisanzione per il lavoro nero. Sono alcune delle conseguenze delle violazioni della nuova disciplina sul lavoro occasionale, introdotta con il d.l. n. 50/2017, su cui, con circolare del 9 agosto scorso (sotto allegata) è intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con lo scopo di fornire indicazioni operative al personale ispettivo.

In particolare, la circolare n. 5/2017 intende fornire i dovuti chiarimenti sui limiti, divieti ed obblighi della disciplina in modo da pervenire ad una uniforme applicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti da eventuali violazioni della stessa.

Libretto Famiglia e Presto: limiti, divieti ed obblighi

La circolare si concentra innanzitutto sui limiti, divieti ed obblighi, delle prestazioni di lavoro occasionale introdotte con il d.l. n. 50/2017, ossia il "Libretto Famiglia" e il contratto di prestazione occasionale (PrestO).

Il primo comma dell'art. 54-bis, si legge nella circolare Inl, sancisce che le attività lavorative per prestazioni occasionali, non devono dar luogo:

- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro;

- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore;

- a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Non possono essere attivate, inoltre, prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto, altresì, ulteriori divieti che ne impediscono la stipula: da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; - da parte delle imprese del settore agricolo (fatte salve determinate eccezioni); - da parte delle imprese dell'edilizia, esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Voucher lavoro: le sanzioni

In ordine al regime sanzionatorio l'Ispettorato passa, quindi, ad enucleare, le conseguenze alle quali va incontro chi viola le norme indicate.

Nello specifico, spiega la circolare, "il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile - ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo - comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative".

La trasformazione del rapporto di lavoro e l'applicazione delle sanzioni tuttavia non operano nei riguardi della pubblica amministrazione.

Per chi viola, invece, gli obblighi di comunicazione e i divieti fissati dalla norma, "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione".

Laddove, la violazione venga riscontrata con riferimento a più lavoratori, scatterà la sanzione ridotta, pari "all'importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14".

Con riferimento, infine, alla violazione dei diritti dei prestatori al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, scatteranno le violazioni previste dal d.lgs. n. 66/2003.

Voucher: quando opera la maxisanzione per il lavoro nero

La circolare fornisce, infine, alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro "nero", riservandosi di precisare meglio dopo un periodo di monitoraggio sull'applicazione del nuovo istituto.

Innanzitutto, evidenzia l'ispettorato, "nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla P.A. con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l'impiego di lavoratori "in nero" (cfr. Cass. sent. n. 16340/2013). Quanto ai criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro possa considerarsi occasione non comunicata ovvero un rapporto di lavoro in nero (sanzionabile dunque con la c.d. maxisanzione), si dovrà valutare attentamente ogni singola fattispecie, rispetto alla quale "si applicherà esclusivamente la sanzione di cui all'art. 54 bis, comma 20, ogniqualvolta ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis; b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione".

La maxisanzione troverà inoltre applicazione, in assenza di uno dei requisiti precisati, "anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell'accesso ispettivo", nonché, in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l'evidente volontà di "occultare" la stessa prestazione.

Circolare Ispettorato Lavoro n. 5/2017

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