Per il Tribunale di Mantova all'onorario spettante al legale d'ufficio non si applica il termine previsto dall'art. 2959, n. 2, c.c.

di Marina Crisafi - Non si applica la prescrizione triennale prevista dall'art. 2959, n. 2, c.c. all'onorario spettante all'avvocato d'ufficio. Così ha stabilito il tribunale di Mantova con la recente sentenza del 24 febbraio 2017 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un legale avverso il provvedimento emesso dal giudice mantovano nell'ambito del procedimento penale a carico di un uomo del quale era difensore d'ufficio.

La vicenda

In particolare, l'avvocato censurava il rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari dallo stesso presentata, sulla base della "maturata prescrizione del diritto al compenso assumendo che la prestazione professionale si sarebbe esaurita" giacchè era decorso "il termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c.".

Ai compensi del legale d'ufficio non si applica la disciplina di cui all'art. 2956 c.c.

Il giudice di Mantova, ricordando preliminarmente che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio, ritiene inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2956 c.c. "avuto riguardo alla particolare natura della obbligazione in questione, atteso che può ritenersi pacifico che il pagamento non sia mai avvenuto e che, d'altro canto, in tanto lo Stato effettua il pagamento del compenso al difensore (nel caso di specie d'ufficio) in quanto il professionista abbia previamente presentato apposita istanza al giudice competente che provvede alla liquidazione sicché tale meccanismo, anche per le formalità da cui è contrassegnato, appare incompatibile con la disciplina delle presunzioni presuntive la cui ratio si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione senza che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza che gli consenta di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto a estinguere il debito".

Per cui, osservato che non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria applicabile anche al tipo di credito in questione, il tribunale accoglie il ricorso riconoscendo il diritto del difensore al compenso.

Tribunale Mantova, sentenza 24 febbraio 2017

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