Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al ddl in materia di equo compenso e clausole vessatorie nelle prestazioni legali. Le novità e il testo in allegato

di Marina Crisafi - Approvato il ddl sull'equo compenso per gli avvocati. Annunciato da mesi dal ministro della giustizia Andrea Orlando e sollecitato da tempo dalla categoria, è stato approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri il disegno di legge in materia di equo compenso e clausole vessatorie nelle prestazioni legali (sotto allegato).

L'obiettivo, si legge nella relazione al testo, è quello di porre rimedio "a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattali tra professionisti legali e clienti cd. forti individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI, come definite sulla scorta dei parametri europei". In tali convenzioni "il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista". Altro fine del ddl è quello di "tutelare l'equità del compenso degli avvocati, evitando che una concorrenza potenzialmente distorta possa tradursi nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità". Scartata l'ipotesi del ritorno alle tariffe, che, si legge ancora nella relazione, "potrebbe risultare in contrasto con i principi in tema di libera prestazione dei servizi - gli obiettivi prefissati dal ddl sono da ottenere - mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale". In particolare, definendo l'equo compenso

e sanzionando con la nullità le clausole vessatorie inserite nelle convenzioni contrattuali.

Ora, il ddl, approvato in questo scorcio finale di legislatura dovrà superare l'esame delle Camere per diventare legge, dopo la pausa estiva.

Ecco, in sintesi, le novità:

L'equo compenso degli avvocati

Il ddl si legge nell'art. 1, "tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea".

Ai fini del ddl, si considera "equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

La nullità delle clausole vessatorie nelle convenzioni tra avvocati e clienti forti

Il provvedimento, si legge nella nota di palazzo Chigi, prevede la nullità delle clausole vessatorie inserite nelle convenzioni contrattuali stipulate tra professionisti avvocati e clienti cosiddetti "forti".

A tal proposito, vengono definite come vessatorie le clausole che, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinino un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

La nullità, definita come 'parziale' rispetto all'intera convenzione, "garantisce il professionista perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contraria alla legge, mentre la convenzione stessa rimane in vigore".

Sarà il giudice, una volta accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, a dichiararne la nullità e a rideterminare il compenso sulla base dei parametri fissati sulla base della legge forense del 2012, che sono già destinati a operare per i casi in cui manchi una valida pattuizione tra le parti.

Quali sono le clausole vessatorie

Ex art. 2 del ddl, si considerano vessatorie tutte le clausole contenute nelle convenzioni tra avvocati e clienti "forti", che determinano, "anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato".

Nello specifico si considerano vessatorie, a meno che non siano state oggetto di trattativa ad hoc (fatta eccezione per le lettere a e c che sono sempre considerate vessatorie a prescindere da qualsivoglia trattativa), le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;


b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;


h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Orlando: approvazione ddl stop a "caporalato intellettuale"

Il ddl approvato rappresenta un "punto di svolta nell'ambito della crisi e degli squilibri nel mondo dell'avvocatura, determinati anche a causa di committenti molto forti e dal numero degli avvocati" ha dichiarato soddisfatto il ministro Orlando nella conferenza stampa di presentazione.

Si tratta di "novità attese dalla professione, soprattutto dai giovani che sono fortemente sottoposti a una vera e propria forma di caporalato intellettuale - ha aggiunto il ministro, affermando che - si chiude l'idea che il mercato di per sé risolva tutti i problemi e che l'offerta professionale possa essere riconducibile a qualunque altro tipo di servizio". Il tema della qualità dell'offerta professionale, "soprattutto in un ambito in cui si determinano diritti di carattere fondamentale - ha proseguito Orlando - è un tema che non può essere risolto soltanto in una logica mercatista e liberista". I principali committenti forti sono le assicurazioni e le banche. "C'è stata una discussione relativa all'estensione di questo principio anche alla P.A. - ha annunciato il ministro, che al momento è stata - messa tra parentesi, poiché potrebbe comportare costi maggiori sulla fiscalità generale". Ma alcuni principi, "come il divieto di prestazioni a titolo gratuito - ha concluso Orlando - possono e debbono essere estesi anche alla Pa".

Plauso del Consiglio Nazionale Forense

Tra le varie reazioni positive all'approvazione del testo da parte del governo, c'è quella del Consiglio Nazionale Forense, che per bocca del presidente Andrea Mascherin ha parlato "di un provvedimento che avrà ripercussioni economiche, soprattutto per i giovani, e che potrà segnare un cambiamento culturale contro il ricatto economico che toglie dignità al lavoro e si traduce in clausole vessatorie".

Il testo approvato ha detto ancora Mascherin "è del tutto condivisibile e rappresenta un passaggio importante non solo per gli avvocati italiani ma per l'intera cultura del lavoro e dei diritti del lavoro". Questa legge, infatti, "potrebbe segnare il superamento della cultura imperante in questi anni, dominata dall'idea di un mercato senza regole governato dalla finanza e dalla economia forte, basato sulla concorrenza al ribasso e sull'impoverimento anche delle libere professioni e del ceto medio". In questo modo - ha proseguito il presidente degli avvocati - "si è tolta dignità al lavoratore autonomo per renderlo economicamente ricattabile". Ora, certamente, ha concluso Mascherin, vi sarà "chi cercherà di ostacolare l'iter parlamentare, ma noi confidiamo in una politica capace di dimostrarsi indipendente da ogni esercizio prepotente del potere economico". Questo testo "va portato avanti in sede parlamentare evitando ogni attività dispersiva - ha concluso il presidente e - tutta l'avvocatura italiana seguirà i lavori delle Camere con grande attenzione e partecipazione".

Ddl equo compenso avvocati

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