Nella determinazione dell'usura ai sensi dell'art. 644 c.p. vanno considerati tutti i costi sostenuti dal cliente, escluse solo le spese per imposte e tasse

Avv. Giampaolo Morini - Sono molti i risparmiatori e i correntisti che, loro malgrado e a loro insaputa, sono vittima di usura bancaria e pagano costantemente degli interessi in misura maggiore rispetto a quelli consentiti dalla legge.

La diffusione degli interessi usurari

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A testimonianza di ciò, si pensi che, nel 2006, la Commissione Europea ha condotto un'indagine sul retail banking dalla quale è emersa l'illegittimità di molte spese incassate dalla banche, confermata dall'indagine conoscitiva condotta dall'Antitrust l'anno successivo.

Usura: cosa calcolare

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Gli elementi da calcolare per la determinazione dell'usura sono stabiliti chiaramente dall'articolo 644 del codice penale, che stabilisce che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La scelta del legislatore è stata quella di adottare il principio della onnicomprensività dell'interesse, onde evitare che alcune somme siano imputate a spese varie, anziché a capitale e interessi, al solo fine di aggirare le previsioni legislative.

Costo effettivo: vanno considerate tutte le spese sostenute dal correntista

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Non vi sono dubbi, quindi, che per determinare il costo effettivo di una operazione finanziaria, e quindi per verificare se vi è o meno usura,occorre considerare tutti i costi sostenuti dal correntista e ciò, semplicemente, perché lo dice espressamente la legge.

La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza 12028 del 2010, ha chiarito che:"Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito". Ad esempio, quindi, "Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente

, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediatario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata".

Avv. Giampaolo Morini

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