Il giudice di pace di Reggio Calabria ricorda che l'utente della strada va avvisato della facoltà di poter chiamare il proprio legale di fiducia per assisterlo durante l'accertamento

di Gabriella Lax - L'alcoltest non è un mero atto amministrativo, ma un vero atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente che necessita per la sua validità del rispetto delle norme del codice di procedura penale in materia di assistenza difensiva per come sancito dall'art. 356 del codice di procedura penale e dall'art. 114 delle disposizioni attuazione.

Alcoltest: il mancato avviso all'utente della strada comporta la nullità

Il mancato avviso all'utente della strada del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia già prima del compimento dell'atto comporta la radicale nullità dell'accertamento e l'illegittimità di ogni atto sanzionatorio sia in termini di contravvenzione e sanzione che, soprattutto, in termini di ritiro o sospensione della patente di guida.

Con questa motivazione, che ribadisce un principio uniforme della giurisprudenza già sancito dalla stessa Corte di Cassazione con sentenze a sezioni unite, la n. 2/2015 e la n. 5396/2015, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 567/2017 (sotto allegata), ha accolto il ricorso un trentenne reggino il quale era stato sanzionato dalla Polizia Stradale per una asserita positività all'alcoltest e a cui era stata ritirata la patente di guida. Avverso i suddetti atti, il difensore del giovane, ha proposto due distinti ricorsi innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria: l'uno avverso il verbale di contestazione delle infrazioni, l'altro avverso il decreto prefettizio di sospensione e ritiro della patente.

A sostegno dei ricorsi il difensore ha reclamato la violazione dell'art. 186 del codice della strada e degli artt. 356 e 114 disp. att. del codice di procedura penale

sulla base della circostanza che da nessun atto o verbale emergeva che il giovane fosse stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e soprattutto che tale avviso dovesse risultare in corpo alla stesura e motivazione dell'atto o da esplicito verbale. In aggiunta si deduceva che il giovane non poteva considerarsi positivo, che la stampa dell'accertamento aveva caratteri di illeggibilità e che mancava la taratura del macchinario utilizzato per l'alcoltest. Riuniti i fascicoli, dalla documentazione prodotta a seguito della costituzione della Prefettura, emergeva che effettivamente gli agenti operanti avevano proceduto alla prova etilica senza prima avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, e che gli stessi scontrini risultavano illeggibili al punto che per la lettura degli stessi era stato necessario un successivo intervento a mani. A seguito della discussione del ricorso, il Giudice di Pace, ritenuta assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione la circostanza che l'accertamento non era stato preceduto da avviso al difensore, sanciva la nullità di tutti gli atti, ordinava la restituzione della patente di guida, e condannava l'amministrazione alle spese di lite. 

Si ringrazia l'Avvocato Giuseppe Ravenda per l'invio del provvedimento

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Giudice di pace Reggio Calabria, sentenza n. 567/2017

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