Il Consiglio di Stato ha posto nelle mani del TAR Lazio le sorti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

di Lucia Izzo - Le sorti della riforma che ha cancellato Equitalia, sostituendo la società con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono ora nelle mani del TAR Lazio.


Con l'ordinanza n. 3213/2017 (qui sotto allegata) il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso avanzato da Dirpubblica, sindacato dei dirigenti del pubblico impiego, che nell'appello cautelare aveva chiesto procedersi a una sospensiva della normativa, entrata all'opera lo scorso 1° luglio.


La problematica è legata all'immissione nel ruolo dirigenziale dell'Agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione. Tuttavia, l'aver fatto transitare i dipendenti della fu Equitalia nel nuovo ente, è apparso alla ricorrente associazione lesivo dell'art. 97 della Costituzione secondo il quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso".

Transito di funzionari da Equitalia ad Ager: parola al TAR Lazio

Nonostante, prima facie, tali doglianze appaiano supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e soprattutto costituzionale, la sospensiva non è stata concessa in considerazione del "profilo del danno", poiché, "allo stato il pregiudizio allegato non esibisce - sotto tale specifico profilo e visto l'andamento della procedura - il requisito di assoluta attualità".


Inoltre, prosegue il Consiglio di Stato, "l'esigenza pubblica di continuità del servizio nazionale di riscossione non può che prevalere nel bilanciamento tra i due contrapposti interessi". Infatti, si tratta di controversia dall'evidente rilievo pubblico, "che investe l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato".


Per tali ragioni l'istanza cautelare deve essere respinta, poiché apparirebbe indubbiamente pericoloso fermare un ente che si occupa della riscossione delle tasse a livello nazionale. Per tali ragioni si rinvia a una "sollecita definizione della controversia nel merito" che sarà operata dal TAR Lazio con carattere di priorità.


In tale sede, spiega il provvedimento, dovranno essere meglio valutate sia le eccezioni di rito sollevate, sia i motivi aggiunti depositati da Dirpubblica in primo grado, sia le questioni di legittimità costituzionale proposte sotto diversi profili. Il Consiglio di Stato, tuttavia, fornisce al giudice di prime cure alcuni suggerimenti, ossia il tenere in considerazione alcuni provvedimenti della giurisprudenza costituzionale.

I precedenti della Corte Costituzionale

La prima citata è la celebre sentenza n. 37/2015, che ha dichiarato l'illegittimità dei conferimenti di incarichi dirigenziali a funzionari senza che venissero indetti i regolari concorsi come stabilito dalla Costituzione e dalle leggi ordinari, provocando in tal modo un acceso dibattito in relazione alla validità degli atti da questi emessi.

Segue l'indicazione della sentenza n. 248/2016 che ha dichiarato illegittima una legge della regione Calabria che aveva immesso il personale di una disciolta Associazione di divulgazione agricola nei ranghi regionali, rammentando che "la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici".

La valutazione della questione, della validità del passaggio nelle schiere del nuovo ente dei circa 80 ex dirigenti Equitalia, ma anche degli oltre 7.000 dipendenti del precedente esattore, nonché circa tutti gli atti che da tali soggetti sono stati autorizzati e firmati, sono in mano al TAR che potrebbe, dal suo canto, rimandare la questione alla Consulta laddove ritenga le argomentazioni di tale portata.

L'esito, a quel punto, potrebbe essere facilmente ipotizzato visti i celebri precedenti sui quali la Corte Costituzionale si è già trovata a pronunciarsi, in uno scontro che è apparso altamente influenzato da elementi politici, come dimostra la volontà dei sindacati di contrastare la posizione di Direpubblica.


Consiglio di Stato, ord. 3213/2017

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