Patent Box è un regime opzionale che consente di maggiorare, ai fini delle imposte, le spese sostenute dall'impresa in relazione a software e brevetti utilizzati nello svolgimento dell'attività di impresa

Patent box: cos'è

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L'art. 1, commi 37-45, della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali come software coperti da copyright e brevetti, sulla scia degli altri Stati europei, denominata Patent Box.

La relazione illustrativa alla legge di stabilità, chiarisce che le finalità è quella di incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero, favorendo il mantenimento degli stessi nel territorio dello Stato e promuovere l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'agevolazione trova la propria origine in ambito OCSE dal Forum on Harmful Tax Practices, con specifico riferimento ai regimi agevolati per i beni immateriali IP regimes.

Resta da segnalare, tuttavia, che i paesi che hanno aderito ai regimi di Patent Box su base OCSE hanno introdotto regole e benefici differenti anche in termini di aliquote fiscali in merito alle agevolazioni.

Patent box: chi può usufruirne

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I soggetti che possono fruire dell'agevolazione sono titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore produttivo o dalla dimensione e dal settore produttivo purché, abbiano diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolgano attività di ricerca e sviluppo.

Non sono invece ammessi alle agevolazioni i titolari di reddito di lavoro autonomo; i soggetti sottoposti a procedure come fallimento, liquidazione coatta; i soggetti che, seppur titolari di reddito d'impresa, determinino il reddito con metodo non analitico.

Ai sensi del comma 39, art. 1, l. n. 190/2014, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo di una aliquota relativa ai redditi prodotti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.

L'aliquota applicabile

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L'aliquota varia a seconda del periodo d'imposta nel quale l'agevolazione viene applicata, ovvero:

- 30%(percento) per il periodo d'imposta 2015;

- 40%(percento) per il periodo d'imposta 2016 (percentuale dunque da calcolare per la Dichiarazione dei redditi 2017);

- 50%(percento) dal periodo d'imposta 2017 e per i successivi.

Non rilevano, ai fini della determinazione del rapporto:

1. gli interessi passivi;

2. qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato ad uno specifico bene immateriale. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (c.d. costi qualificati) ed i costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (c.d. costi complessivi).

3. le spese inerenti gli immobili;

Rientrano, invece nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di:

1. software protetto da copyright;

2. informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, giuridicamente tutelabili.

3. brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e i relativi certificati complementari di protezione;

4. disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

5. marchi d'impresa, inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione;

6. Come chiarito dalla Circ. 16.03.2016, n. 5/E, il Patent Box è cumulabile con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. n. 145/2013, nonché con la disciplina dei super e iper ammortamenti.

Una volta esercitata l'opzione, irrevocabile e rinnovabile alla scadenza, avrà validità per cinque anni d'imposta.

Le perdite

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L'impresa dovrà determinare il reddito prodotto dal bene immateriale che, nella fase iniziale della ricerca, potrebbe risultare negativo. La norma in commento non prevede niente al riguardo. Tale lacuna è stata colmata con la circolare 1°(gradi) dicembre 2015, n. 36/E, che, in via interpretativa, ha chiarito chi ha esercitato l'opzione per l'anno d'imposta 2015, e nel medesimo esercizio ha rilevato perdita d'esercizio, imputabile, ovviamente, allo sfruttamento economico del bene immateriale gli effetti potranno essere postergati agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

Nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione dovessero portare ad un risultato negativo per i costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo, in quanto, I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d'impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione.

Sempre la circolare 1°(gradi) dicembre 2015, n. 36/E, prevede che le perdite generate in vigenza del regime di Patent Box dovranno essere recuperate - attraverso un meccanismo di recapture - nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi: le perdite dovranno essere computate a riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

Pertanto, in concreto, la fruizione della tassazione agevolata avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime di Patent Box.

Il ruling

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L'opzione per il Patent Box decorre a far data dal periodo d'imposta durante il quale è stata presentata la richiesta di ruling internazionale. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo con l'Ag. Delle Entr. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono tenuti a determinare il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie.

Comunque, al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata la suddetta istanza, la quota di reddito agevolabile dei periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo di ruling.

Relativamente ai REDDITI 2017, è stato inserito un quadro di determinazione del reddito d'impresa - quadro RF, rigo RF50, colonna 2 - dove indicare la quota di reddito agevolabile, relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell'accordo, così da non perdere il beneficio Patent Box.

Cessione dei beni

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Se il beneficiario del Patent Box cede i beni sottoposti al regime del P.B. beneficerà della detassazione integrale delle relative plusvalenze, purché almeno il 90%(percento) del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, entro la chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Per i redditi 2017 andrà annotato nel rigo RF55, con il codice 40.

Operazioni Straordinarie

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La circolare n. 11/E/2016 (par. 13), disciplina l'utilizzo del Patent Box in caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda. In questi casi, l' avente causa subentra al dante causa nell'esercizio dell'opzione, sia riguardo al computo degli anni di durata, sia per i costi rilevanti ai fini del calcolo del rapporto.

I costi sostenuti per il trasferimenti di sede, ai sensi dell'art. 166-bis del TUIR, in relazione al bene immateriale, non risulti rilevante in quanto non integra un'ipotesi di acquisizione diretta del bene.

Le novità della manovra correttiva 2017 (legge n. 96/2017)

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L'art. 56 della Manovra Correttiva 2017 riscrive integralmente l'art. 39 della legge di stabilità del 2015, modificando l'elemento oggettivo: esclude dal regime i marchi d'impresa, sia nel singolo utilizzo che nell'utilizzo assieme ad altre beni immateriali.

Il nuovo art. 39 prevede che: I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.

L'art. 39, demanda infine al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di adottate le disposizioni di revisione del decreto del Mise 30.7.2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'art. 1 della l. n. 190/2014, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

Avv. Giampaolo Morini

legalfinancegpm@gmail.com

0584361554


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