La responsabilità professionale del legale può scaturire anche da una scelta processuale di per sé non sbagliata ma che ritarda la realizzazione di quanto voluto dal cliente

di Marina Crisafi - Addio al compenso per l'avvocato che pecca di diligenza. Anche se non compie scelte processuali sbagliate o controproducenti, è responsabile professionalmente se ritarda la realizzazione di quanto voluto dal cliente. Lo ha affermato la Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 18239/2017 depositata il 24 luglio e qui sotto allegata.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale, in primo grado, ingiungeva al cliente intimato di pagare all'avvocato le somme richieste a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nel suo interesse.

L'uomo proponeva appello, sostenendo la violazione dei doveri di diligenza del legale con la conseguente insussistenza del diritto al compenso per l'attività prestata e la Corte d'appello gli dava ragione, accogliendo l'opposizione proposta avverso il decreto del tribunale.

A nulla valgono i tentativi dell'avvocato di fronte al Palazzaccio di ottenere il proprio compenso, sostenendo l'errore della corte territoriale nel ritenere sussistente un difetto di diligenza nell'adempimento delle proprie obbligazioni avendo egli conseguito tutti i risultati per i quali aveva ricevuto mandato dall'assistito.

Avvocati, niente compenso anche per le scelte processuali poco opportune

La Cassazione, infatti, rilevando preliminarmente la manifesta infondatezza delle doglianze del legale, ribadisce l'insegnamento della giurisprudenza, secondo il quale "la responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente (cfr. Cass. n. 17506/2010).

Nel caso di specie, la corte territoriale, nel ritenere che l'erroneo mancato coinvolgimento, nel corso del giudizio di primo grado, dell'impresa indicata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, avesse ingiustificatamente ritardato la realizzazione degli interessi dell'avente diritto per l'inescusabile colpa grave del professionista, ha coerentemente accertato la responsabilità professionale dell'avvocato.

Con una decisione, da ritenersi pertanto adottata sulla base di una valutazione congruamente motivata, il giudice d'appello, ha concluso piazza Cavour, si è correttamente allineato al principio statuito nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, "non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici".

Da qui il rigetto del ricorso.

Cassazione, ordinanza n. 18239/2017

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