Per la Cassazione il diritto all'assegno viene escluso e non entra in fase di quiescenza

di Lucia Izzo - Se il coniuge divorziato instaura una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo così ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, viene meno definitivamente ogni presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, bensì viene definitivamente escluso.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione sesta sezione civile, nell'ordinanza 18111/2017 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso della ex moglie che si era vista dichiarare insussistente il diritto all'assegno divorzile, mentre restava il mantenimento dovuto dal padre nei confronti del figlio.

Famiglia di fatto: stop all'assegno per il coniuge divorziato

La Corte di merito, infatti, aveva ritenuto rilevante al proposito il fatto che la moglie convivesse con altro uomo. Da qui il ricorso in Cassazione che si risolve con un nulla di fatto.


Per il collegio, la formazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, tutelata dall'art. 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura in cui i svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.


Nel caso di specie, il fatto che la ex moglie abbia instaurato una convivenza con altri, anche se la ricorrente assume essere cessata, rappresenta una circostanza non rilevante poiché l'instaurazione della nuova convivenza non può essere posta nel nulla a seguito della prospettata cessazione della stessa.

La sentenza n. 6855/2015 della Cassazione stessa ha infatti precisato che il diritto all'assegno non entra in fase di quiescenza, ma viene definitivamente eliso, pertanto sono irrilevanti le successive evoluzioni del nuovo rapporto.

Cass., Vi sez. civ., ord. 18111/2017

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