Parlare di colpa grave del medico in penale non è la stessa cosa che parlarne nel giudizio contabile
Avv. Francesco Pandolfi - Il Procuratore Regionale presso la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti avvia un giudizio di responsabilità nei confronti di un medico appartenente ad una Ausl e ne chiede la condanna al risarcimento del danno erariale a seguito di un caso di malpractice medica.

La vicenda

Il fatto: il medico in questione dispone la somministrazione di un farmaco contenente ketoprofene, che purtroppo provoca uno shock anafilattico al paziente il quale decede nel giro di pochi minuti (Corte dei Conti Emilia Romagna, sentenza n. 100 dell'11 maggio 2017).

Eredi ed azienda sanitaria giungono successivamente ad un accordo sul risarcimento e firmano una transazione; sul fronte penale si arriva ad un patteggiamento.

Ebbene, il danno erariale consiste in pratica nell'esborso che l'azienda ha pagato per effetto della transazione, al netto della franchigia contrattuale prevista con la compagnia di assicurazioni dell'Ausl.

Le regole del giudizio davanti la Corte dei Conti

Sono un mondo a sé.

Iniziamo con il precisare che al cospetto di questa Corte non hanno un particolare significato i rapporti civilistici tra presunto responsabile e compagnia assicurativa e neppure ha importanza l'attivazione o meno della garanzia specifica del medico ospedaliero da copertura per colpa grave: sono tutti aspetti che possono essere valorizzati nella distinta causa civile.

Alcune tra le regole da seguire in questo particolare processo (estratte dalla lettura della sentenza segnalata) sono invece queste:

1) la parte attrice ha l'onere di dimostrare in dettaglio tutti gli elementi della responsabilità amministrativa della convenuta, con particolare riferimento all'elemento soggettivo,


2) il richiamo alle linee guida (non osservate dal medico) potrebbe non essere sufficiente a dimostrare la responsabilità erariale del medico,

3) va dimostrata la colpa grave del medico, tenendo presente che i criteri per valutare la colpa grave in ambito penale (imperizia) sono diversi da quelli utilizzati in ambito giuscontabile (ogni imprudenza che dimostri superficialità),

4) il P.M. deve dimostrare che le scelte diagnostiche del caso sono state causa diretta del disagio arrecato al paziente, che poi ha condotto al risarcimento del danno liquidato dalla struttura aziendale pubblica,

5) la mancata adesione del medico alle "linee guida" è un indice rivelatore della responsabilità sanitaria, da valutare insieme ad altri elementi di prova.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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