Per la Cassazione, le esalazioni sgradevoli possono integrare la fattispecie di cui all'art. 674 c.p.

di Lucia Izzo - Esalazioni e odori sgradevoli all'interno del condominio o dei rapporto di vicinato sono una problematica diffusa e spesso correlata alla presenza di un animale domestico di cui i proprietari maleducati non si curano abbastanza. Non ripulire dalle deiezioni animali può essere un comportamento che rileva anche a fini penali.


È quanto si è trovata ad affrontare la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35566/2017 (qui sotto allegata). Pur dovendo annullare senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, i giudici di legittimità non hanno negato che il comportamento della coppia fosse perseguibile penalmente.


Il Tribunale aveva condannato i due in concorso, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, a 200 € di ammenda ciascuno, per il reato di cui all'art. 674 c.p. che punisce tra l'altro chi provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone: nel caso di specie si era trattato di esalazioni moleste, provenienti dalle deiezioni canine, nel giardino confinante delle parti civili.

Vicino punito per le esalazioni provocate dalle deiezioni canine

Nonostante il reato risulti prescritto, la doglianza con cui gli imputati rilevano che sia stata travisata e dubbia la prova del superamento della normale tollerabilità non merita accoglimento. Gli Ermellini rammentano che in tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 del codice civile.


Nel caso di specie il Tribunale è pervenuto ad affermare la responsabilità degli imputati con riferimento al reato di cui all'art. 674 c.p. sul condivisibile rilievo che, quanto alla configurabilità della fattispecie doveva ritenersi integrata sia per l'entità delle esalazioni maleodoranti, determinate dalla presenza di più animali di grossa taglia nel cortile degli imputati, cortile confinante con quello delle persone offese.


È imputabile agli imputati, dunque, la mancata adozione delle cautele idonee a evitare disturbi e molestie ai vicini. Correttamente, dunque, il giudice a quo aveva motivato ritenendo configurato il reato poichè le deiezioni canine e la cattiva pulizia dei tre cani aveva provocato nel cortile attiguo esalazioni che superavano la normale tollerabilità, la cui prova ben può essere offerta anche con prova testimoniale non essendo necessario, il compimento di accertamenti tecnici specifici.


Cass., III sez. pen., sent. 35566/2017

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