La legge prevede un bilanciamento tra gli interessi del dipendente e quelli dell'amministrazione
Avv. Francesco Pandolfi - I presupposti per il riconoscimento del beneficio ex L. n. 104/92 sono consacrati nella sentenza n. 844 Tar Brescia, sezione 1, del 23 giugno 2017.

I quesiti di sempre sono: quando può essere concesso il trasferimento? Come posso sapere in anticipo se la mia domanda sarà accolta o bocciata?

Trasferimento legge 104: cosa bisogna sapere

Andiamo allora a vedere i dati normativi di base e i più noti principi giurisprudenziali, per utilizzare con profitto tutti gli argomenti utili e per aumentare le probabilità di accoglimento della domanda:

a) l'art. 33 comma 5 della l. 104/92 prevede che il lavoratore [dipendente pubblico o privato che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;

b) questa norma assegna un diritto al trasferimento subordinato al fatto che esso sia possibile con riferimento alla situazione degli uffici di cui si parla;

c) i parametri che può utilizzare l'Amministrazione per decidere sull'eventuale beneficio sono due: d1] le proprie esigenze organizzative ed operative, d2] l'effettiva necessità del beneficio, per evitare un uso strumentale della disposizione normativa;

d) l'inciso "ove possibile" nel settore del pubblico impiego equivale a dire che, guardando la qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve esserci la disponibilità nell'organico della sede di destinazione del posto in ruolo;

e) la corretta applicazione del punto "d" serve ad assicurare il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento;

f) attenzione a questa regola: il trasferimento ex art. 33 comma 5 è un diritto "non assoluto", ma se c'è disponibilità di posti nella sede richiesta, diventa prioritaria e addirittura prevalente la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in difficoltà (rispetto ai trasferimenti da effettuarsi in base a interpelli periodici a livello nazionale);

g) è obbligatorio per l'Amministrazione spiegare accuratamente le ragioni dell'eventuale suo diniego;


h) l'Amministrazione deve esaminare approfonditamente la situazione di fatto in cui si trova il parente disabile;

i) l'Amministrazione esamina se in loco vi sono altri parenti che abbiano maggiori possibilità di prestare un'effettiva assistenza;

k) non dimenticare che l'Amministrazione è obbligata a motivare in dettaglio le ragioni del suo no;

l) il diritto al trasferimento è soggetto ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione: questo significa che il vaglio passa per l'esame di due condizioni essenziali: l1] posto vacante e disponibile nella sede di destinazione, l2] assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione;

m) da sapere che quando la persona portatrice di handicap ha altri familiari in loco e il richiedente non ha in precedenza prestato attività di assistenza nei suoi confronti, la p.a. può respingere l'istanza.

Cosa fare in pratica

Appare evidente che la "semplicità" nella predisposizione di domande in questa materia è solo apparente: numerosi sono infatti gli aspetti da valutare, proprio per prevenire facili respingimenti dell'istanza.

Vista la quantità di parametri in gioco, di ostacoli da superare e, soprattutto, di posizioni giurisprudenziali non sempre omogenee, forse affidarsi in anticipo ad un consulente esperto può essere di grande aiuto.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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