La cartella notificata tramite raccomandata al portiere dello stabile dove risiede il contribuente è valida anche se non è seguita da altra raccomandata

di Marina Crisafi - Valida la cartella notificata tramite raccomandata al portiere del palazzo dove risiede il contribuente, anche se non seguita da una seconda raccomandata. Lo ha affermato la Cassazione, con l'ordinanza n. 17445/2017 (sotto allegata), ribaltando la decisione della Ctr del Lazio e dando ragione al fisco.

La vicenda

Nella vicenda l'amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della ctr del lazio relativa ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari (emesse nei confronti di una società contribuente), lamentando la violazione dell'art. 26 del dpr n. 600/1973 lett. b-bis, in quanto erroneamente i giudici d'appello avevano ritenuto illegittima la notifica, giacché consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa.

La decisione

Per la Corte il fisco ha ragione e il ricorso va accolto. Per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, si legge infatti nella motivazione, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, "gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente". Ne consegue che quando l'ufficio si avvalga di tale facoltà di notificazione semplificata, proseguono gli Ermellini, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010) con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione, "trova conforto nel chiaro tenore testuale della l. n. 890/1982, art. 14" e nella stessa direzione, ribadiscono dal Palazzaccio, depone anche l'art. 26 del dpr n. 602/1973, "che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto". Tanto è sufficiente, dunque, per superare gli articolati rilievi difensivi esposti dal contribuente e rigettare il suo ricorso.

Cassazione, ordinanza n. 17445/2017

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