Contravviene alla pubblica decenza chi prende la tintarella "integrale" in luogo esposto al pubblico. Ecco cosa dice la legge e la giurisprudenza

di Lucia Izzo - Tempo di sole, mare e tintarella, ma non per tutti. Se tanti si recano in floride località vacanziere, molti altri sono costretti a casa da mille impegni e l'idea di prendere il sole in terrazza o in giardino è piuttosto allettante per sfoggiare ugualmente un colorito da spiaggia.


Abbronzatura integrale, cosa si rischia

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Tuttavia, non è vero in via assoluta che chiunque può fare ciò che più ritiene opportuno in casa propria e sulla sua proprietà, quindi meglio fare attenzione quando si cede alla tentazione di un'abbronzatura "integrale" nel proprio giardino, balcone o terrazzo di casa.


Il "rischio" è quello di incorrere in una violazione dell'art. 726 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza. Poichè la fattispecie è tra quelle oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016, in luogo della sanzione dell'ammenda, oggi è presente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

La "pubblica decenza"

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Quanto all'interpretazione del concetto di "pubblica decenza", questa è dinamica e variabile in base alle epoche storiche e all'evoluzione dei tempi. La giurisprudenza ritiene vi rientrino non solo quegli atti definiti "osceni", ma anche comportamenti generalmente disdicevoli secondo un insieme di regole etico-sociali.


In particolare, la Cassazione ha ritenuto che siano atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati (Cass., 3254/1986).


Per determinare tali comportamenti rilevanti ai sensi della norma, il giudice dovrà valutare il modificarsi dei costumi sull'intero territorio nazionale, quelli ormai generalizzati e accettati, i messaggi veicolati dai mass media quale "specchio del comune sentire", e il generale stato di accettazione del mutamento di costume, prendendo approfonditamente in considerazione le concrete circostanze quali la vicenda in sè e il luogo in cui si manifesta (Cass. n. 9685/1996).

Prendere il sole nudi in luogo "esposto al pubblico"

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Per valutare se il comportamento di chi prende il sole senza veli sia o meno perseguibile, necessario verificare se rientra nei luoghi "esposti al pubblico" il terrazzo o il giardino. La risposta è affermativa laddove questi siano visibili dall'esterno da chiunque anche involontariamente.

L'esposizione dei genitali allo sguardo altrui, infatti, è normalmente ritenuta turbare il decoro ed è sconveniente in senso morale poiché contrastante con le più elementari regole del garbo e della costumatezza (Cass. 14267/1978).

Se il giardino o il terrazzo sono recintati e nascondono ciò che accade allo sguardo di terzi, indubbiamente la condotta sarebbe da considerarsi lecita non essendovi il rischio di offendere l'altrui decenza. Diversa è invece la situazione laddove sia tranquillamente osservabile da vicini o passanti l'esposizione di nudità.

Lo stesso concetto è stato applicato alla situazione di chi nella propria abitazione si muove senza veli, laddove i vicini abbiano la possibilità di osservare senza alcun ostacolo. Nonostante possa essere eccepito che è il vicino a spiare indebitamente e dunque a violare l'altrui privacy, la Cassazione (sent. n. 18035/2012) ha precisato che la tutela opera solo per atti non visibili.

Si è così assolto dal reato di interferenza illecita nella vita privata, il vicino che aveva ripreso con la telecamera comportamenti della dirimpettaia, nuda in giro per casa, che sarebbero potuti essere visti anche dalla strada dal quisque de populo.

In sostanza, pur essendo la tutela del domicilio sacra e costituzionale, questa opera solo in relazione a quanto venga compiuto nella privata dimora e non laddove i soggetti spiati possano essere tranquillamente osservati senza ricorrere a particolari accorgimenti o mezzi. In tal caso il titolare del domicilio "non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza" che comprende atti che vengono sì svolti all'interno dell'abitazione, ma in maniera tale da renderli non visibili all'esterno.


Foto: 123rf.com
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