La libertà di stabilimento nell'Unione Europea è il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali o di creare e gestire imprese alle stesse condizioni che lo Stato attribuisce ai propri cittadini

Libertà di stabilimento: cos'è

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L'Unione Europea, sin dalla sua fondazione con il Trattato di Maastricht, ha permesso ai cittadini (si rammenti che sono considerati cittadini dell'Unione coloro i quali sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro) di poter accedere ad una serie di libertà e diritti, soprattutto per quanto concerne la circolazione e la prestazione di una determinata attività lavorativa. In questo contesto si inserisce la libertà di stabilimento che, insieme alla libera prestazione dei servizi, favorisce la mobilitazione di imprese e professionisti nel mercato dell'UE.

Diritto di stabilimento, la disciplina del Trattato

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Premesso che con l'espressione diritto di stabilimento si intende il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali nonché di creare e gestire imprese al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento attribuisce a ciascuno dei propri cittadini, si può poi agevolmente procedere con la disamina del disposto normativo. Prima norma alla quale fare riferimento è il disposto dell'art. 26 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

(d'ora in avanti TFUE) il quale prevede che "Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati". Ancora, secondo parametro normativo di rilievo è il capo 2 che comprende gli articoli da 49 a 55. In species, l'art. 49 TFUE prevede che "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali".

Eccezioni alla libertà di stabilimento

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Sono escluse espressamente dal novero delle attività ricomprese nel diritto di stabilimento quelle professioni che sono connesse con i pubblici poteri. Prevede infatti l'art. 51 TFUE che "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo"..

Differenza con la libera prestazione di servizi

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Con l'espressione libera prestazione di servizi si intende invece la libertà che trova applicazione nei confronti di tutti quei servizi i quali di norma sono erogati con il corrispettivo della remunerazione. Colui il quale presta un servizio nel panorama dell'Unione può, di tal guisa, esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, alle stesse condizioni che lo Stato de quo impone ai propri cittadini. Ai sensi dell'art. 59 TFUE (ex art. 49 TCE) "Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione".

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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