Commento alla sentenza della Cassazione penale, n. 31683 del 28.06.2017
Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso che manchi la comunicazione ai Carabinieri dello spostamento di due carabine e quattro proiettili (dalla propria abitazione ad un altro luogo) il reato non sussiste (ex art. 58 comma 3 r.d. 635/40 e 38 e 211 r.d.773/1931).

Un caso affrontato e risolto favorevolmente per l'imputato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n. 31683/2017 sotto allegata).


La vicenda

Il Tribunale condanna Tizio per il reato sopra descritto: egli omette di denunciare ai Carabinieri il trasferimento di due carabine dalla propria abitazione presso un altro luogo.

Inoltre si parla di reato per detenzione abusiva di armi, siccome detiene quattro munizioni senza averne fatto denuncia.

Nel corpo della prima sentenza il Giudice argomenta molto sui motivi di assoluzione dell'imputato da altre fattispecie penalmente rilevanti (bracconaggio), spiegando poi che le contravvenzioni alla normativa sulle armi, certamente sussistenti, possono sanzionarsi nel minimo attesa la lieve entità del fatto e l'incensuratezza dell'imputato.

A questo punto il Procuratore Generale propone impugnazione, sostenendo che il Tribunale ha omesso la confisca delle carabine.

Dal canto suo, l'imputato propone anch'egli impugnazione con questi argomenti:


1) il fatto in se è assai lieve e di poca importanza (omessa denuncia di quattro cartucce),


2) lo spostamento delle carabine (regolarmente detenute ad uso caccia) è al'interno dello stesso comune, in uno spazio di circa cento metri,


3) l'imputato è incensurato,


4) si tratta di persona mai contravvenzionata per l'attività venatoria.

La soluzione del caso

Entrambi i ricorsi sono ritenuti fondati dalla Corte.

La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio in quanto l'imputato non è punibile vista la particolare tenuità del fatto; contestualmente viene comunque ordinata la confisca di quanto sequestrato.

Gli argomenti della Suprema Magistratura sono i seguenti.

Le istanze rivolte dalla difesa in primo grado ed attinenti la disciplina favorevole prevista dall'art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità a fronte della particolare tenuità del fatto) sono rimaste senza risposta da parte del Tribunale.

Gli elementi della non punibilità vengono pertanto rilevati d'ufficio dalla Corte.

In pratica

A parere della Corte, si tratta di un caso in cui i profili di danno e pericolo sono veramente modesti: le carabine sono regolarmente detenute, l'imputato è incensurato, le armi vengono trasportate all'interno dello stesso municipio.

In definitiva parliamo di semplice disattenzione per l'omessa denuncia, non certo di atteggiamenti e condotte lesive e/o pericolose.

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Cassazione, sentenza n. 31683/2017
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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