Per la Cassazione ciò che conta è che il destinatario sia stato messo in condizione di difendersi

di Valeria Zeppilli - La notifica di un atto tramite p.e.c. deve avvenire inviando il documento in formato pdf. Se, però, il notificante sbaglia e utilizza il formato doc non necessariamente incorre in nullità.

A rassicurare in tal senso è la Corte di cassazione che, con l'ordinanza numero 15984/2017 (qui sotto allegata), ha sottolineato che, alla fine, è il risultato che conta, con la conseguenza che il formato dell'atto è indifferente se il destinatario è comunque posto in grado di conoscerlo e di difendersi.

Notifica, il formato doc va bene se è raggiunto lo scopo

La vicenda aveva ad oggetto le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla sentenza con la quale la CTR del Lazio aveva respinto il suo appello avverso la decisione della CTP di accogliere il ricorso di una s.r.l. contro una cartella di pagamento IVA.

Dinanzi ai giudici di legittimità, la società aveva tuttavia preliminarmente sollevato l'eccezione di nullità del ricorso dell'Agenzia in quanto notificato a mezzo p.e.c., peraltro in formato doc.

La Cassazione, a tal proposito, ha quindi sancito l'infondatezza di una simile eccezione proprio ricordando che se la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, essa ha così raggiunto il suo scopo legale e non può essere reputata nulla.

Più in generale con riferimento alla modalità della notifica, al di là del formato, i giudici hanno poi precisato che l'utilizzo della p.e.c. è consentito dalla normativa secondaria e dai relativi provvedimenti attuativi dell'articolo 3-bis della legge numero 53/1994.

Posto che nel caso di specie, la resistente (controricorrente) si era ampiamente difesa, per la Corte non ci sono dubbi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso per Cassazione abbia raggiunto il suo scopo.

Così, la Corte è entrata nel dettaglio delle doglianze dell'Agenzia e, trovandole in parte fondate, ha rimesso la causa alla Commissione Tributaria Regionale.



Corte di cassazione testo ordinanza numero 15984/2017
Valeria Zeppilli

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